La Corte costituzionale, con l’ord. n. 207/2018, ha aperto un brecciarispetto all’intangibilità della vita per mano d’altri, introducendo una novità sostanziale nel vigente sistema legislativo italiano in materia di fine vita, ma non ha certamente dichiarato l’esistenza di un diritto incondizionato all’eutanasia. Dopo avere analizzato le problematiche di tipo processuale e la nuova tecnica della incostituzionalità “prospettata”, l’A. si interroga sulla compatibilità con la Costituzione del suicidio assistito inteso come alternativa alla sedazione palliativa profonda nell’imminenza della morte, nei casi in cui il malato rifiuti di andare incontro a un decesso imprevedibilmente lungo. Secondo l’A. il suicidio assistito così inteso si pone in linea di continuità con i principi di etica costituzionale già presenti nelle leggi n. 38/2010 e n. 219/2017, garantendo a tutti in modo eguale, indipendentemente dalla «condizione personale» determinata dalla malattia (art. 3, c. 1 Cost.), una morte dignitosa. L’A. si interroga quindi sulla possibilità che l’art. 580 c.p. violi le norme dell’Unione europea che tutelano la libertà di circolazione dei cittadini europei ed evidenzia nelle note alcune caratteristiche delle leggi vigenti in altri Stati europei in materia di eutanasia attiva. L’A. si sofferma quindi sui progetti di legge in materia di eutanasia presentati fino ad agosto 2019 presso la Camera dei deputati e afferma che nessuno di questi era adeguato alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nell’ord. n. 207/2018. Infine, l’A. osserva come la tecnica decisoria inaugurata nell’ord. n. 207/2018 presenta dei profili di indubbio interesse soprattutto nella misura in cui può rafforzare la collaborazione tra i giudici costituzionali e il Parlamento in vista di una migliore tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, come dimostra il “caso Cappato” la collaborazione tra Corte costituzionale e Parlamento sembra possibile soltanto in presenza di una maggioranza parlamentare coesa e di leggi eticamente poco sensibili, così da scongiurare il rischio di una torsione del potere legislativo in direzione della Corte costituzionale che non giova all’equilibrio complessivo delle istituzioni. The Constitutional Court with its order (ord.) no. 207/2018 introduced an outstanding change into the Italian laws regulating the end of life, but it didn’t declare an unconditional right to euthanasia. After analysing the more procedural aspects and the so-called new judgment of “presented” unconstitutionality, the A. considers the constitutionality of assisted suicide intended as an alternative to deep palliative sedation in the imminence of death, in cases where patients refuse to face an unforeseeable long death. According to the A. within these limits the assisted suicide follows the same principles of constitutional ethics of laws no. 38/2010 and no. 219/2017, by guaranteeing everyone the same opportunities of a dignified death regardless of the illness “personal condition”. Therefore the A. wonders if art. 580 of the Italian Criminal Code could infringe European Union rules on the freedom of movement of European citizens and she highlights (in the footnotes) the main features of some European States’ laws on euthanasia. Then the A. dwells on the draft laws on euthanasia presented at the Chamber of Deputies up to August 2019 and ends up by saying that none of these complied with ord. n. 207/2018. Finally the A. observes how the new technique of judgment used for the first time in the ord. n. 207/2018 is very interesting beaucause it can strengthen the cooperation between the Constitutional Court and the Parliament in view of a better protection of fundamental rights. However, as the “Cappato case” shows, the cooperation between the Constitutional Court and the Parliament can be effective only if there is a strong parliamentary majority dealing with low-ethical laws. Only in this case it would be possible to avoid the shift of legislative power towards the Constitutional Court, which it is not useful to the overall balance of Italian institutions.

L’aiuto al suicidio nell’ordinamento italiano tra Corte costituzionale (ord. n. 207/2018) e Parlamento (con qualche spunto dal diritto dell’Unione europea e dall’esperienza comparata)

A. PITINO
2019-01-01

Abstract

La Corte costituzionale, con l’ord. n. 207/2018, ha aperto un brecciarispetto all’intangibilità della vita per mano d’altri, introducendo una novità sostanziale nel vigente sistema legislativo italiano in materia di fine vita, ma non ha certamente dichiarato l’esistenza di un diritto incondizionato all’eutanasia. Dopo avere analizzato le problematiche di tipo processuale e la nuova tecnica della incostituzionalità “prospettata”, l’A. si interroga sulla compatibilità con la Costituzione del suicidio assistito inteso come alternativa alla sedazione palliativa profonda nell’imminenza della morte, nei casi in cui il malato rifiuti di andare incontro a un decesso imprevedibilmente lungo. Secondo l’A. il suicidio assistito così inteso si pone in linea di continuità con i principi di etica costituzionale già presenti nelle leggi n. 38/2010 e n. 219/2017, garantendo a tutti in modo eguale, indipendentemente dalla «condizione personale» determinata dalla malattia (art. 3, c. 1 Cost.), una morte dignitosa. L’A. si interroga quindi sulla possibilità che l’art. 580 c.p. violi le norme dell’Unione europea che tutelano la libertà di circolazione dei cittadini europei ed evidenzia nelle note alcune caratteristiche delle leggi vigenti in altri Stati europei in materia di eutanasia attiva. L’A. si sofferma quindi sui progetti di legge in materia di eutanasia presentati fino ad agosto 2019 presso la Camera dei deputati e afferma che nessuno di questi era adeguato alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nell’ord. n. 207/2018. Infine, l’A. osserva come la tecnica decisoria inaugurata nell’ord. n. 207/2018 presenta dei profili di indubbio interesse soprattutto nella misura in cui può rafforzare la collaborazione tra i giudici costituzionali e il Parlamento in vista di una migliore tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, come dimostra il “caso Cappato” la collaborazione tra Corte costituzionale e Parlamento sembra possibile soltanto in presenza di una maggioranza parlamentare coesa e di leggi eticamente poco sensibili, così da scongiurare il rischio di una torsione del potere legislativo in direzione della Corte costituzionale che non giova all’equilibrio complessivo delle istituzioni. The Constitutional Court with its order (ord.) no. 207/2018 introduced an outstanding change into the Italian laws regulating the end of life, but it didn’t declare an unconditional right to euthanasia. After analysing the more procedural aspects and the so-called new judgment of “presented” unconstitutionality, the A. considers the constitutionality of assisted suicide intended as an alternative to deep palliative sedation in the imminence of death, in cases where patients refuse to face an unforeseeable long death. According to the A. within these limits the assisted suicide follows the same principles of constitutional ethics of laws no. 38/2010 and no. 219/2017, by guaranteeing everyone the same opportunities of a dignified death regardless of the illness “personal condition”. Therefore the A. wonders if art. 580 of the Italian Criminal Code could infringe European Union rules on the freedom of movement of European citizens and she highlights (in the footnotes) the main features of some European States’ laws on euthanasia. Then the A. dwells on the draft laws on euthanasia presented at the Chamber of Deputies up to August 2019 and ends up by saying that none of these complied with ord. n. 207/2018. Finally the A. observes how the new technique of judgment used for the first time in the ord. n. 207/2018 is very interesting beaucause it can strengthen the cooperation between the Constitutional Court and the Parliament in view of a better protection of fundamental rights. However, as the “Cappato case” shows, the cooperation between the Constitutional Court and the Parliament can be effective only if there is a strong parliamentary majority dealing with low-ethical laws. Only in this case it would be possible to avoid the shift of legislative power towards the Constitutional Court, which it is not useful to the overall balance of Italian institutions.
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