L’articolo propone una lettura in chiave critica delle proposte di modifica del regolamento Bruxelles II-bis nella prospettiva del principio del superiore interesse del minore. Più precisamente, le modifiche proposte (con riferimento ad ambito di applicazione e struttura del regolamento, regole di giurisdizione, circolazione dei provvedimenti, ascolto del minore e mediazione, sottrazione internazionale e affidamento transfrontaliero) sono considerate dal punto di vista della sintesi che esse provano a realizzare tra interesse superiore del minore in astratto e in generale e interesse superiore del minore in concreto e nel caso particolare. Dall’analisi condotta, risulta che le soluzioni normative originariamente proposte dalla Commissione, sulle quali il Parlamento si è espresso, sono maggiormente idonee, rispetto al passato, a garantire la tutela del minore nel caso di specie, pur presentando il rischio che si generi una prassi normativa non del tutto uniforme nello spazio giudiziario europeo. La Presidenza del Consiglio, tuttavia, ha formulato un documento di compromesso, che costituirà la base della discussione in Consiglio e che su alcuni punti si discosta dalla proposta originaria. Rispetto a tali soluzioni si pone, dal punto di vista procedurale, la questione della necessità di un eventuale ulteriore consultazione del Parlamento e, dal punto di vista sostanziale, della loro eventuale tenuta rispetto ad un vaglio di compatibilità con la tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, con il principio del superiore interesse del minore.

La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore "in astratto" e "in concreto" nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis

Laura Carpaneto
2018-01-01

Abstract

L’articolo propone una lettura in chiave critica delle proposte di modifica del regolamento Bruxelles II-bis nella prospettiva del principio del superiore interesse del minore. Più precisamente, le modifiche proposte (con riferimento ad ambito di applicazione e struttura del regolamento, regole di giurisdizione, circolazione dei provvedimenti, ascolto del minore e mediazione, sottrazione internazionale e affidamento transfrontaliero) sono considerate dal punto di vista della sintesi che esse provano a realizzare tra interesse superiore del minore in astratto e in generale e interesse superiore del minore in concreto e nel caso particolare. Dall’analisi condotta, risulta che le soluzioni normative originariamente proposte dalla Commissione, sulle quali il Parlamento si è espresso, sono maggiormente idonee, rispetto al passato, a garantire la tutela del minore nel caso di specie, pur presentando il rischio che si generi una prassi normativa non del tutto uniforme nello spazio giudiziario europeo. La Presidenza del Consiglio, tuttavia, ha formulato un documento di compromesso, che costituirà la base della discussione in Consiglio e che su alcuni punti si discosta dalla proposta originaria. Rispetto a tali soluzioni si pone, dal punto di vista procedurale, la questione della necessità di un eventuale ulteriore consultazione del Parlamento e, dal punto di vista sostanziale, della loro eventuale tenuta rispetto ad un vaglio di compatibilità con la tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, con il principio del superiore interesse del minore.
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