Il diritto penale si trova ad un bivio quando si occupa della tutela dell’ambiente: prevedere illeciti di pericolo astratto, ma necessariamente bagatellari, o ricorrere a reati di evento, nei quali il nesso causale si rivela spesso di impossibile prova? Il dilemma è diventato ancora più drammatico da quando il diritto dell’Unione ha iniziato a fomentare molteplici e pressanti istanze di tutela, anche e soprattutto penale, ai legislatori degli Stati membri. Una volta esaminate le caratteristiche del diritto penale dell’ambiente nazionale e sintetizzato lo stato della disciplina eurounitaria in argomento, viene proposta nel saggio una terza via per l’imputazione dei macroeventi offensivi dell’ecosistema. Il reale autore dell’illecito contro l’ambiente è spesso la persona giuridica nel cui interesse le persone fisiche violano la legge penale; occorre allora implementare la responsabilità dell’organizzazione, valorizzando a pieno le potenzialità applicative dell’art. 8 d. lgs. 231/2001, che sancisce l’autonomia dell’illecito dell’ente, affermandone la persistenza anche quando la persona fisica che ha commesso il fatto non sia stata individuata, non sia imputabile o non sia punibile per estinzione del reato.

IL GIUDICE E IL MOSAICO. LA TUTELA DELL’AMBIENTE, TRA DIRITTO DELL’UNIONE E PENA NAZIONALE

Consulich Federico
2018-01-01

Abstract

Il diritto penale si trova ad un bivio quando si occupa della tutela dell’ambiente: prevedere illeciti di pericolo astratto, ma necessariamente bagatellari, o ricorrere a reati di evento, nei quali il nesso causale si rivela spesso di impossibile prova? Il dilemma è diventato ancora più drammatico da quando il diritto dell’Unione ha iniziato a fomentare molteplici e pressanti istanze di tutela, anche e soprattutto penale, ai legislatori degli Stati membri. Una volta esaminate le caratteristiche del diritto penale dell’ambiente nazionale e sintetizzato lo stato della disciplina eurounitaria in argomento, viene proposta nel saggio una terza via per l’imputazione dei macroeventi offensivi dell’ecosistema. Il reale autore dell’illecito contro l’ambiente è spesso la persona giuridica nel cui interesse le persone fisiche violano la legge penale; occorre allora implementare la responsabilità dell’organizzazione, valorizzando a pieno le potenzialità applicative dell’art. 8 d. lgs. 231/2001, che sancisce l’autonomia dell’illecito dell’ente, affermandone la persistenza anche quando la persona fisica che ha commesso il fatto non sia stata individuata, non sia imputabile o non sia punibile per estinzione del reato.
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