I farmaci biologici, fortemente innovativi ed utili per la tutela della salute, si prestano ad essere acquistati con procedure ad evidenza pubblica caratterizzate da reale concorrenza fra originators e biosimilari, laddove questi ultimi siano disponibili. Tale concorrenza determina un contenimento dei prezzi e quindi benéfici effetti nella prospettiva della sostenibilità della spesa sanitaria e della possibilità di erogare un maggiore volume di assistenza a parità di spesa. Nel contempo occorre assicurare pienamente la tutela della salute dei singoli pazienti e libertà di prescrizione dei medici, anche al costo di utilizzare un farmaco diverso da quello risultato più conveniente nella gara, se lo impongono ragioni terapeutiche. Accordi-quadro con lotti basati su un identico principio attivo (o addirittura su diversi principi attivi, se riconosciuti equivalenti da AIFA), con clausole di flessibilizzazione per consentire l’acquisto del medicinale non aggiudicatario, comunque alle condizioni offerte in gara dal produttore, dovrebbero costituire un adeguato strumento con il quale perseguire le anzidette complessive finalità, come già ha avuto modo di riconoscere la giurisprudenza. Sennonché, le più recenti scelte legislative sembrano introdurre regole non completamente adeguate, con il rischio di vedere ridursi la concorrenza e crescere la spesa farmaceutica.

Le procedure di gara per l'acquisto dei farmaci biologici e biosimilari da parte del servizio sanitario nazionale

TACCOGNA, GEROLAMO
2017-01-01

Abstract

I farmaci biologici, fortemente innovativi ed utili per la tutela della salute, si prestano ad essere acquistati con procedure ad evidenza pubblica caratterizzate da reale concorrenza fra originators e biosimilari, laddove questi ultimi siano disponibili. Tale concorrenza determina un contenimento dei prezzi e quindi benéfici effetti nella prospettiva della sostenibilità della spesa sanitaria e della possibilità di erogare un maggiore volume di assistenza a parità di spesa. Nel contempo occorre assicurare pienamente la tutela della salute dei singoli pazienti e libertà di prescrizione dei medici, anche al costo di utilizzare un farmaco diverso da quello risultato più conveniente nella gara, se lo impongono ragioni terapeutiche. Accordi-quadro con lotti basati su un identico principio attivo (o addirittura su diversi principi attivi, se riconosciuti equivalenti da AIFA), con clausole di flessibilizzazione per consentire l’acquisto del medicinale non aggiudicatario, comunque alle condizioni offerte in gara dal produttore, dovrebbero costituire un adeguato strumento con il quale perseguire le anzidette complessive finalità, come già ha avuto modo di riconoscere la giurisprudenza. Sennonché, le più recenti scelte legislative sembrano introdurre regole non completamente adeguate, con il rischio di vedere ridursi la concorrenza e crescere la spesa farmaceutica.
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