Lo scritto affronta la questione della licenziabilità del lavoratore che svolga attività lavorative, o sportive, o ricreative durante il periodo di sospensione del rapporto per malattia. Secondo l'orientamento più diffuso, lo svolgimento di simili attività durante la malattia non costituisce automaticamente giusta causa di licenziamento. Il comportamento del lavoratore può giustificare il recesso per giusta causa quando si riveli incompatibile con lo stato di malattia e/o contribuisca a ritardare la guarigione e il rientro al lavoro del dipendente. In tali casi la condotta lede i doveri di buona fede e correttezza che gravano sul prestatore di lavoro.
Il licenziamento per svolgimento di attività lavorative o extra-lavorative durante la malattia.
NOVELLA, MARCO
2014-01-01
Abstract
Lo scritto affronta la questione della licenziabilità del lavoratore che svolga attività lavorative, o sportive, o ricreative durante il periodo di sospensione del rapporto per malattia. Secondo l'orientamento più diffuso, lo svolgimento di simili attività durante la malattia non costituisce automaticamente giusta causa di licenziamento. Il comportamento del lavoratore può giustificare il recesso per giusta causa quando si riveli incompatibile con lo stato di malattia e/o contribuisca a ritardare la guarigione e il rientro al lavoro del dipendente. In tali casi la condotta lede i doveri di buona fede e correttezza che gravano sul prestatore di lavoro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.