Nel caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’acquirente ha diritto alla detrazione solo nel caso, eccezionale, in cui ignorasse che l’emittente le fatture era soggetto diverso dal fornitore del servizio, e la circostanza va provata dall’acquirente, come fatto costitutivo del diritto alla detrazione. Invece, nelle frodi carosello, è il Fisco ad avere l’onere di provare - anche mediante presunzioni - gli elementi di fatto che caratterizzano la frode e la partecipazione ad essa o la consapevolezza di essa da parte del contribuente.
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Titolo: | RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA NELLE IPOTESI DI FRODI CAROSELLO E DI OPERAZIONI INESISTENTI (nota a Cassazione, Sez. trib., Sent. 19 settembre 2012, n. 15741) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Nel caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’acquirente ha diritto alla detrazione solo nel caso, eccezionale, in cui ignorasse che l’emittente le fatture era soggetto diverso dal fornitore del servizio, e la circostanza va provata dall’acquirente, come fatto costitutivo del diritto alla detrazione. Invece, nelle frodi carosello, è il Fisco ad avere l’onere di provare - anche mediante presunzioni - gli elementi di fatto che caratterizzano la frode e la partecipazione ad essa o la consapevolezza di essa da parte del contribuente. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/562719 | |
Appare nelle tipologie: | 01.04 - Nota a sentenza |