L'articolo ricostruisce le novità in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità). Essa provvede anzitutto a restituire all'autonomia individuale delle parti (cioè all'accordo tra singolo lavoratore e singolo datore di lavoro, concluso anche al momento dell'assunzione) la definizione dei patti di variabilità temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili ed elastiche), senza la necessità che la stipulazione di tali clausole sia autorizzata dal contratto collettivo di lavoro. Nel contempo, la nuova disciplina abbrevia il preavviso minimo dovuto al dipendente in caso di esercizio da parte del datore di lavoro del potere di modificare unilateralmente la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa (da 5 giorni, si passa a 2 giorni lavorativi di preavviso). Infine, viene abrogata la disposizione che stabiliva, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'obbligo di convalida del relativo accordo da parte della DTL. Si tratta, complessivamente, di interventi di deregolazione adottati in nome dell'obiettivo della maggiore diffusione del lavoro part-time. Nell'articolo tali novità legislative sono inquadrate e discusse nell'ambito della disciplina europea in tema di lavoro a tempo parziale, cercando di valutare la compatibilità delle politiche di deregolazione volte a incentivare la diffusione del part-time rispetto ai vincoli, agli obiettivi e agli equilibri imposti al legislatore nazionale dalla direttiva n.97/81/CE in materia di lavoro a tempo parziale.

Il lavoro part-time dopo la Legge di stabilità, tra vincoli e politiche di promozione.

NOVELLA, MARCO
2012-01-01

Abstract

L'articolo ricostruisce le novità in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità). Essa provvede anzitutto a restituire all'autonomia individuale delle parti (cioè all'accordo tra singolo lavoratore e singolo datore di lavoro, concluso anche al momento dell'assunzione) la definizione dei patti di variabilità temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili ed elastiche), senza la necessità che la stipulazione di tali clausole sia autorizzata dal contratto collettivo di lavoro. Nel contempo, la nuova disciplina abbrevia il preavviso minimo dovuto al dipendente in caso di esercizio da parte del datore di lavoro del potere di modificare unilateralmente la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa (da 5 giorni, si passa a 2 giorni lavorativi di preavviso). Infine, viene abrogata la disposizione che stabiliva, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'obbligo di convalida del relativo accordo da parte della DTL. Si tratta, complessivamente, di interventi di deregolazione adottati in nome dell'obiettivo della maggiore diffusione del lavoro part-time. Nell'articolo tali novità legislative sono inquadrate e discusse nell'ambito della disciplina europea in tema di lavoro a tempo parziale, cercando di valutare la compatibilità delle politiche di deregolazione volte a incentivare la diffusione del part-time rispetto ai vincoli, agli obiettivi e agli equilibri imposti al legislatore nazionale dalla direttiva n.97/81/CE in materia di lavoro a tempo parziale.
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