L'articolo contiene alcune osservazioni sul rapporto tra il principio di eguaglianza e il modello di "diritto diseguale" contenuto nel d. lgs. n. 276 del 2003. In particolare l'Autore verifica se una tecnica di incentivazione dell'occupazione dei lavoratori c.d. svantaggiati fondata su trattamenti normativi ed economici inferiori agli standard possa essere considerata legittima sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza. Secondo l'Autore la risposta si trova nel diritto comunitario, e in particolare nelle direttive 2000/78, 2000/43 e 2002/73, nelle quali le "azioni positive" sono definite come "specifici vantaggi" per il gruppo svantaggiato: non rientrano dunque nella nozione di azione positiva le misure di diritto diseguale ablativo.
Nuove tecniche di diritto diseguale e principio di eguaglianza
NOVELLA, MARCO
2004-01-01
Abstract
L'articolo contiene alcune osservazioni sul rapporto tra il principio di eguaglianza e il modello di "diritto diseguale" contenuto nel d. lgs. n. 276 del 2003. In particolare l'Autore verifica se una tecnica di incentivazione dell'occupazione dei lavoratori c.d. svantaggiati fondata su trattamenti normativi ed economici inferiori agli standard possa essere considerata legittima sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza. Secondo l'Autore la risposta si trova nel diritto comunitario, e in particolare nelle direttive 2000/78, 2000/43 e 2002/73, nelle quali le "azioni positive" sono definite come "specifici vantaggi" per il gruppo svantaggiato: non rientrano dunque nella nozione di azione positiva le misure di diritto diseguale ablativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.