Obiettivo del saggio è la ricostruzione delle limitazioni all'autonomia contrattuale individuale nella disciplina del lavoro a progetto (artt. 61 - 69, d. lgs. n. 276/2003). Nonostante il lavoro a progetto non appartenga al genus del lavoro subordinato, la tecnica regolativa adottata dal legislatore ricalca quella tipica del lavoro subordinato: la disciplina è infatti in linea di principio inderogabile, salvo migliori condizioni per il collaboratore. Peculiare è tuttavia la norma contenuta nell'art. 68 del d.lgs. n. 276/2003, che pare introdurre una forma inedita di derogabilità individuale assistita della disciplina del lavoro a progetto. Secondo la tesi proposta nel saggio, l’art. 68 si presta ad essere interpretato come norma che consente la derogabilità assistita della disciplina del lavoro a progetto attraverso l’intervento delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Il legislatore, dunque, permette non solo la disponibilità assistita dei diritti del lavoratore a progetto, una volta che questi siano entrati nel suo patrimonio giuridico, ma consente altresì, sempre attraverso l'assistenza delle commissioni di certificazione, la deroga alla disciplina legale. Occorre segnalare che tale interpretazione dell’art. 68, ancorché non isolata, è risultata minoritaria in dottrina: i giuslavoristi che si sono impegnati sul tema hanno ritenuto di non potere trarre per via interpretativa dall’art. 68 un così rilevante capovolgimento di acquisizioni e schemi di ragionamento consolidati (seppure limitatamente alla materia del lavoro autonomo a progetto). Sta di fatto, però, che il legislatore con il d.lgs. correttivo n. 251 del 2004 ha significativamente modificato la norma riformulandola in modo da eliminare in radice le ambiguità in essa presenti, e in modo da escludere qualsiasi tentazione di utilizzarla come chiave di accesso alla derogabilità assistita. Forse proprio l’intervento correttivo del legislatore depone nel senso della fondatezza dell’interpretazione rimasta minoritaria, o quantomeno induce a ritenere che i ragionamenti sui quali è stata fondata erano ragionevoli.

Note sulle tecniche limitative dell’autonomia individuale nel lavoro a progetto

NOVELLA, MARCO
2004-01-01

Abstract

Obiettivo del saggio è la ricostruzione delle limitazioni all'autonomia contrattuale individuale nella disciplina del lavoro a progetto (artt. 61 - 69, d. lgs. n. 276/2003). Nonostante il lavoro a progetto non appartenga al genus del lavoro subordinato, la tecnica regolativa adottata dal legislatore ricalca quella tipica del lavoro subordinato: la disciplina è infatti in linea di principio inderogabile, salvo migliori condizioni per il collaboratore. Peculiare è tuttavia la norma contenuta nell'art. 68 del d.lgs. n. 276/2003, che pare introdurre una forma inedita di derogabilità individuale assistita della disciplina del lavoro a progetto. Secondo la tesi proposta nel saggio, l’art. 68 si presta ad essere interpretato come norma che consente la derogabilità assistita della disciplina del lavoro a progetto attraverso l’intervento delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Il legislatore, dunque, permette non solo la disponibilità assistita dei diritti del lavoratore a progetto, una volta che questi siano entrati nel suo patrimonio giuridico, ma consente altresì, sempre attraverso l'assistenza delle commissioni di certificazione, la deroga alla disciplina legale. Occorre segnalare che tale interpretazione dell’art. 68, ancorché non isolata, è risultata minoritaria in dottrina: i giuslavoristi che si sono impegnati sul tema hanno ritenuto di non potere trarre per via interpretativa dall’art. 68 un così rilevante capovolgimento di acquisizioni e schemi di ragionamento consolidati (seppure limitatamente alla materia del lavoro autonomo a progetto). Sta di fatto, però, che il legislatore con il d.lgs. correttivo n. 251 del 2004 ha significativamente modificato la norma riformulandola in modo da eliminare in radice le ambiguità in essa presenti, e in modo da escludere qualsiasi tentazione di utilizzarla come chiave di accesso alla derogabilità assistita. Forse proprio l’intervento correttivo del legislatore depone nel senso della fondatezza dell’interpretazione rimasta minoritaria, o quantomeno induce a ritenere che i ragionamenti sui quali è stata fondata erano ragionevoli.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/255765
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