L’argomento trattato nel lavoro verte sulla problematica relativa al riparto della giurisdizione fra giudice tributario e giudice amministrativo quando si controverta sulla legittimità degli atti di inserimento e permanenza delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella cosiddetta anagrafe che le riguarda. Conseguenza di tali atti è la fruizione di uno speciale trattamento tributario sicché la questione del riparto dipende dalla qualificazione giuridica da attribuire agli atti medesimi, al fine di stabilire se, al loro riguardo, possa configurarsi la presenza di una “lite tributaria” solo perché una conseguenza dell’iscrizione nell’anagrafe è la possibilità di fruire, per chi ne è compreso, alcune agevolazioni fiscali. In particolare l’autore non condivide la prospettazione secondo la quale una lite abbia natura tributaria unicamente in quanto l’autore dell’atto impugnabile appartiene al plesso organizzativo denominato “Fisco”. L’autore critica inoltre l’utilizzo di vari altri criteri impiegati da chi ritiene sussistente, in materia, la competenza giurisdizionale del giudice tributario. Egli prospetta, invece, la tesi secondo la quale i provvedimenti di inserimento o mancato inserimento nell’anagrafe si configurano come determinazioni su una qualifica soggettiva, comportanti l’esercizio di potere discrezionale che incide su interessi legittimi, rientranti, quindi, nell’ambito della giurisdizione amministrativa, non rilevando lo “scopo” fiscale collegato al possesso della predetta qualifica.

La tutela giurisdizionale in materia di inserimento e permanenza delle ONLUS nell'apposita anagrafe

MIGNONE, CLAUDIO
2006-01-01

Abstract

L’argomento trattato nel lavoro verte sulla problematica relativa al riparto della giurisdizione fra giudice tributario e giudice amministrativo quando si controverta sulla legittimità degli atti di inserimento e permanenza delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella cosiddetta anagrafe che le riguarda. Conseguenza di tali atti è la fruizione di uno speciale trattamento tributario sicché la questione del riparto dipende dalla qualificazione giuridica da attribuire agli atti medesimi, al fine di stabilire se, al loro riguardo, possa configurarsi la presenza di una “lite tributaria” solo perché una conseguenza dell’iscrizione nell’anagrafe è la possibilità di fruire, per chi ne è compreso, alcune agevolazioni fiscali. In particolare l’autore non condivide la prospettazione secondo la quale una lite abbia natura tributaria unicamente in quanto l’autore dell’atto impugnabile appartiene al plesso organizzativo denominato “Fisco”. L’autore critica inoltre l’utilizzo di vari altri criteri impiegati da chi ritiene sussistente, in materia, la competenza giurisdizionale del giudice tributario. Egli prospetta, invece, la tesi secondo la quale i provvedimenti di inserimento o mancato inserimento nell’anagrafe si configurano come determinazioni su una qualifica soggettiva, comportanti l’esercizio di potere discrezionale che incide su interessi legittimi, rientranti, quindi, nell’ambito della giurisdizione amministrativa, non rilevando lo “scopo” fiscale collegato al possesso della predetta qualifica.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/220024
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