In tema di effetti della cancellazione di società a responsabilità limitata dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, il disposto dell'art. 2495, comma 2 – oggi comma 3 – c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Sulla responsabilità dei soci per i debiti di s.r.l. estinta: l'onere della prova della riscossione dell'attivo in base al bilancio di liquidazione
Diletta Lenzi
2021-01-01
Abstract
In tema di effetti della cancellazione di società a responsabilità limitata dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, il disposto dell'art. 2495, comma 2 – oggi comma 3 – c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.File | Dimensione | Formato | |
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2021 - Lenzi, Sulla responsabilità dei soci per i debiti di srl - Nota a Cass. 6 dicembre n. 31933.pdf
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