Il Garante italiano per la Protezione dei dati personali ha vietato l’attività di profilazione dei lavoratori (e degli utenti in generale) progettata da una piattaforma digitale con lo scopo di elaborare profili reputazionali. Questa decisione costituisce occasione per sottolineare i rischi per la dignità, identità personale e privacy dei lavoratori derivanti dalla profilazione e da altre tecniche di analisi automatizzata dei dati personali. L’A. sottolinea che le attività di “people analytics” rischiano di violare il divieto di indagini sulle opinioni fissato dall’art. 8 dello Statuto dei lavoratori. Per evitare questo rischio, sono proposte nuove tecniche di protezione “by design”, prendendo ispirazione dall’art. 25 del Nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati.
Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy
DONINI, ANNAMARIA
2017-01-01
Abstract
Il Garante italiano per la Protezione dei dati personali ha vietato l’attività di profilazione dei lavoratori (e degli utenti in generale) progettata da una piattaforma digitale con lo scopo di elaborare profili reputazionali. Questa decisione costituisce occasione per sottolineare i rischi per la dignità, identità personale e privacy dei lavoratori derivanti dalla profilazione e da altre tecniche di analisi automatizzata dei dati personali. L’A. sottolinea che le attività di “people analytics” rischiano di violare il divieto di indagini sulle opinioni fissato dall’art. 8 dello Statuto dei lavoratori. Per evitare questo rischio, sono proposte nuove tecniche di protezione “by design”, prendendo ispirazione dall’art. 25 del Nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati.File | Dimensione | Formato | |
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