Un orientamento tradizionale, anche della giurisprudenza, riconosce che i fatti la cui sussistenza con-corre a ridurre il carico imponibile dovrebbero essere provati dal contribuente, si tratti di deduzioni dall’imponibile, ovvero di detrazioni dall’imposta. La questione viene riportata alla materia dell’onere della prova ed è quindi comune, per questo aspetto, sia alla contestazione delle detrazioni dell’IVA as-solta a monte dal contribuente, sia alla contestazione della deduzione di costi, ai fini della determina-zione del reddito, e, quindi, delle imposte sui redditi. Intesa in termini letterali e rigorosi, l’affermazione secondo cui l’onere della prova degli elementi passivi incombe al contribuente potrebbe implicare un eccesso. Il problema è eminentemente pratico: le operazioni passive, specie nella vita di una impresa, possono essere migliaia; se bastasse la contestazione, per di più generica, da parte dell’Ufficio, il con-tribuente si vedrebbe schiacciato da un onere di adempimento estremamente complesso, quando non persecutorio. La questione, vista l’importanza pratica (e l’estensibilità delle conclusioni alla generalità delle frodi su costi), merita di essere reimpostata in modo approfondito.

Le frodi sugli elementi passivi: questione giuridicamente complessa di eccezionale rilevanza pratica

alberto marcheselli
2019-01-01

Abstract

Un orientamento tradizionale, anche della giurisprudenza, riconosce che i fatti la cui sussistenza con-corre a ridurre il carico imponibile dovrebbero essere provati dal contribuente, si tratti di deduzioni dall’imponibile, ovvero di detrazioni dall’imposta. La questione viene riportata alla materia dell’onere della prova ed è quindi comune, per questo aspetto, sia alla contestazione delle detrazioni dell’IVA as-solta a monte dal contribuente, sia alla contestazione della deduzione di costi, ai fini della determina-zione del reddito, e, quindi, delle imposte sui redditi. Intesa in termini letterali e rigorosi, l’affermazione secondo cui l’onere della prova degli elementi passivi incombe al contribuente potrebbe implicare un eccesso. Il problema è eminentemente pratico: le operazioni passive, specie nella vita di una impresa, possono essere migliaia; se bastasse la contestazione, per di più generica, da parte dell’Ufficio, il con-tribuente si vedrebbe schiacciato da un onere di adempimento estremamente complesso, quando non persecutorio. La questione, vista l’importanza pratica (e l’estensibilità delle conclusioni alla generalità delle frodi su costi), merita di essere reimpostata in modo approfondito.
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