Il presente articolo si propone di illustrare il regime fiscale, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione e, in particolare, se quest’ultimo debba scontare la tassazione in misura fissa ovvero quella proporzionale. La risposta a simile interrogativo non poteva non essere preceduta da una disamina, seppur per sommi capi, dell’evoluzione – dal r.d. del 1942 ai giorni nostri – della disciplina del concordato preventivo e fallimentare, quali soluzioni alla crisi di impresa, connotata da un’accentuata rilevanza dell’autonomia negoziale delle parti a fronte di un ridimensionamento della funzione giurisdizionale. In anni nei quali il fenomeno della crisi di impresa assume dimensioni sempre piu` crescenti e si tenta di arginarlo non con la liquidazione fallimentare tout court ma con un accordo collettivo – il concordato fallimentare – che dia nuovo slancio e impulso all’impresa e miri a valorizzarne le attivita` economiche, sono inevitabili le ripercussioni in ambito fiscale. Il contenzioso pendente dinanzi alle Commissioni Tributarie interessa, infatti, l’impugnazione dei provvedimenti con i quali l’Agenzia delle entrate ridetermina la base imponibile e l’imposta di registro in relazione ai decreti di omologazione del concordato fallimentare, con precipuo riferimento alle ipotesi in cui un terzo, soggetto diverso dal fallito, assume le passivita` fallimentari e, per contro, riceve, quale corrispettivo, l’attivo fallimentare. Sebbene il dato normativo assoggetti a tassazione, in misura fissa, gli atti di omologazione del concordato, il Fisco non e` incline a darne attuazione e “predilige” la tassazione in misura proporzionale. La soluzione del “conflitto” fra le due tesi contrapposte puo` rinvenirsi – ed e` questo che, in una prospettiva di conciliazione, si e` tentato di rappresentare – nel tassare non – come pretende l’Amministrazione finanziaria – tutti i debiti riferiti alla Procedura, ma solo quelli, di cui il terzo si fa effettivamente carico e solo quelle attivita` fallimentari che concretamente entrano nella sua disponibilita`. E` pur vero che simile proposta non e` supportata dal dettato normativo (anzi, questo prevede la tassazione in misura fissa dei decreti di omologazione), ma e` altrettanto vero che essa e`, ad ogni modo, rispettosa del principio di capacita` contributiva e puo` leggersi quale valido e persuasivo compromesso fra l’esigenza erariale e quella del privato a non subire una tassazione sproporzionata ed eccessivamente penalizzante

Il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione: imposta di registro, proporzionale o fissa?

Paola Marongiu
2018-01-01

Abstract

Il presente articolo si propone di illustrare il regime fiscale, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione e, in particolare, se quest’ultimo debba scontare la tassazione in misura fissa ovvero quella proporzionale. La risposta a simile interrogativo non poteva non essere preceduta da una disamina, seppur per sommi capi, dell’evoluzione – dal r.d. del 1942 ai giorni nostri – della disciplina del concordato preventivo e fallimentare, quali soluzioni alla crisi di impresa, connotata da un’accentuata rilevanza dell’autonomia negoziale delle parti a fronte di un ridimensionamento della funzione giurisdizionale. In anni nei quali il fenomeno della crisi di impresa assume dimensioni sempre piu` crescenti e si tenta di arginarlo non con la liquidazione fallimentare tout court ma con un accordo collettivo – il concordato fallimentare – che dia nuovo slancio e impulso all’impresa e miri a valorizzarne le attivita` economiche, sono inevitabili le ripercussioni in ambito fiscale. Il contenzioso pendente dinanzi alle Commissioni Tributarie interessa, infatti, l’impugnazione dei provvedimenti con i quali l’Agenzia delle entrate ridetermina la base imponibile e l’imposta di registro in relazione ai decreti di omologazione del concordato fallimentare, con precipuo riferimento alle ipotesi in cui un terzo, soggetto diverso dal fallito, assume le passivita` fallimentari e, per contro, riceve, quale corrispettivo, l’attivo fallimentare. Sebbene il dato normativo assoggetti a tassazione, in misura fissa, gli atti di omologazione del concordato, il Fisco non e` incline a darne attuazione e “predilige” la tassazione in misura proporzionale. La soluzione del “conflitto” fra le due tesi contrapposte puo` rinvenirsi – ed e` questo che, in una prospettiva di conciliazione, si e` tentato di rappresentare – nel tassare non – come pretende l’Amministrazione finanziaria – tutti i debiti riferiti alla Procedura, ma solo quelli, di cui il terzo si fa effettivamente carico e solo quelle attivita` fallimentari che concretamente entrano nella sua disponibilita`. E` pur vero che simile proposta non e` supportata dal dettato normativo (anzi, questo prevede la tassazione in misura fissa dei decreti di omologazione), ma e` altrettanto vero che essa e`, ad ogni modo, rispettosa del principio di capacita` contributiva e puo` leggersi quale valido e persuasivo compromesso fra l’esigenza erariale e quella del privato a non subire una tassazione sproporzionata ed eccessivamente penalizzante
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