La nozione di “ramo d’azienda” ex art. 2112 c.c. adottata dalla Corte di Cassazione è rimasta insensibile alle modifiche legislative (art. 32, d. lgs. n. 276/2003) e agli apporti interpretativi provenienti dalla sentenza Amatori della Corte di Giustizia Ue. Fedele a se stessa, la Cassazione, in relazione alla fattispecie del trasferimento di ramo d’azienda, continua a ripetere che l’art. 2112 c.c. trova applicazione se il complesso trasferito è funzionalmente autonomo e se conserva nel trasferimento la propria identità. La scelta di tenere fermo tale orientamento ha indotto i giudici di legittimità ad elaborare nel tempo nuovi percorsi motivazionali. L’impegno profuso nella ricerca di nuovi argomenti a sostegno di consolidate soluzioni induce a ritenere che non siano probabili révirement in materia.
La Corte di Cassazione dopo la sentenza Amatori: autonomia funzionale e conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto
M. Novella
2017-01-01
Abstract
La nozione di “ramo d’azienda” ex art. 2112 c.c. adottata dalla Corte di Cassazione è rimasta insensibile alle modifiche legislative (art. 32, d. lgs. n. 276/2003) e agli apporti interpretativi provenienti dalla sentenza Amatori della Corte di Giustizia Ue. Fedele a se stessa, la Cassazione, in relazione alla fattispecie del trasferimento di ramo d’azienda, continua a ripetere che l’art. 2112 c.c. trova applicazione se il complesso trasferito è funzionalmente autonomo e se conserva nel trasferimento la propria identità. La scelta di tenere fermo tale orientamento ha indotto i giudici di legittimità ad elaborare nel tempo nuovi percorsi motivazionali. L’impegno profuso nella ricerca di nuovi argomenti a sostegno di consolidate soluzioni induce a ritenere che non siano probabili révirement in materia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.