Il D.Lgs. 102/2014, così come modificato dal D.Lgs. 141/2016, all'art. 9 "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici", comma 5, lettera b, stabilisce che si installino entro il 31.12.2016 "contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato". Nel presente lavoro viene presentato uno studio riguardante la convenienza economica relativa all'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Considerando un'unità immobiliare tipo rappresentativa del patrimonio immobiliare italiano e servita da impianto di riscaldamento centralizzato, è stato ricavato su base statistica che nelle zone climatiche dalla A alla D del territorio nazionale è possibile dimostrare la non efficienza in termini di costi degli adeguamenti impiantistici richiesti dal D.Lgs. 102/2014; gli stessi risultano, invece, molto probabilmente convenienti nelle zone climatiche E e F.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore: analisi della convenienza economica per zona climatica, riferita all'unità immobiliare italiana tipo, mediante aggregazione di dati campione.

BERGERO, STEFANO;CAVALLETTI, PAOLO;
2016-01-01

Abstract

Il D.Lgs. 102/2014, così come modificato dal D.Lgs. 141/2016, all'art. 9 "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici", comma 5, lettera b, stabilisce che si installino entro il 31.12.2016 "contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato". Nel presente lavoro viene presentato uno studio riguardante la convenienza economica relativa all'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Considerando un'unità immobiliare tipo rappresentativa del patrimonio immobiliare italiano e servita da impianto di riscaldamento centralizzato, è stato ricavato su base statistica che nelle zone climatiche dalla A alla D del territorio nazionale è possibile dimostrare la non efficienza in termini di costi degli adeguamenti impiantistici richiesti dal D.Lgs. 102/2014; gli stessi risultano, invece, molto probabilmente convenienti nelle zone climatiche E e F.
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