Secondo i giudici della Commissione tributaria di Reggio Emilia, la sentenza della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della "Robin Tax", va limitata nel senso di non imporre la limitazione al solo futuro della pronuncia. Ciò in quanto il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione e, ammessa che sia possibile una deroga alla regola generale dell'efficacia a ritroso delle sentenze di incostituzionalità, tale deroga deve essere di strettissima interpretazione. La decisione, sicuramente ineccepibile sul piano del sillogismo giuridico, è in rotta di collisione con lo "spirito dei tempi" per cui si prevede una lunga e "rovente" vicenda processuale.

LA INCOSTITUZIONALITÀ "RETROATTIVA" DELLA "ROBIN TAX": TRA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI, GIURISPRUDENZA EVOLUTIVA E CONFLITTI GIURISDIZIONALI (Nota a Comm. Prov. - Reggio Emilia sez. III 14 maggio 2015, n. 217)

MARCHESELLI, ALBERTO
2015-01-01

Abstract

Secondo i giudici della Commissione tributaria di Reggio Emilia, la sentenza della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della "Robin Tax", va limitata nel senso di non imporre la limitazione al solo futuro della pronuncia. Ciò in quanto il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione e, ammessa che sia possibile una deroga alla regola generale dell'efficacia a ritroso delle sentenze di incostituzionalità, tale deroga deve essere di strettissima interpretazione. La decisione, sicuramente ineccepibile sul piano del sillogismo giuridico, è in rotta di collisione con lo "spirito dei tempi" per cui si prevede una lunga e "rovente" vicenda processuale.
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