Il saggio affronta una questione emergente dalla riforma del lavoro introdotta con la l. n. 92 del 2012: la nuova disciplina in materia di lavoro a progetto, apparentemente limitata alla definizione di nuove regole di ripartizione degli oneri probatori attraverso la previsione di presunzioni legali di lavoro subordinato, cela in realtà una redifinizione delle fattispecie applicative delle discipline del lavoro subordinato? La risposta è positiva. Tale affermazione è argomentata a partire dal significato dell'art. 69, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003 e della norma di interpretazione autentica contenuta nella l. n. 92 del 2012. Sia che si ricostruisca l'art. 69 comma 1 come norma sanzionatoria delle collaborazioni coordinate e continuative atipiche, sia che alla stessa norma sia attribuito il carattere di presunzione legale assoluta, non si può negare che fattispecie lavorative caratterizzate dall'assenza di subordinazione giuridica siano oggi assoggettate, in ragione della mancata indicazione del progetto in contratto, alla disciplina dettata per i rapporti di cui all'art. 2094 c.c. L'autore sottolinea il carattere essenzialmente antielusivo della riforma, addebitandole il difetto di limitarsi a modificare discipline preesistenti, senza proporre nuove soluzioni regolative di ampio respiro.

Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie?

NOVELLA, MARCO
2012-01-01

Abstract

Il saggio affronta una questione emergente dalla riforma del lavoro introdotta con la l. n. 92 del 2012: la nuova disciplina in materia di lavoro a progetto, apparentemente limitata alla definizione di nuove regole di ripartizione degli oneri probatori attraverso la previsione di presunzioni legali di lavoro subordinato, cela in realtà una redifinizione delle fattispecie applicative delle discipline del lavoro subordinato? La risposta è positiva. Tale affermazione è argomentata a partire dal significato dell'art. 69, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003 e della norma di interpretazione autentica contenuta nella l. n. 92 del 2012. Sia che si ricostruisca l'art. 69 comma 1 come norma sanzionatoria delle collaborazioni coordinate e continuative atipiche, sia che alla stessa norma sia attribuito il carattere di presunzione legale assoluta, non si può negare che fattispecie lavorative caratterizzate dall'assenza di subordinazione giuridica siano oggi assoggettate, in ragione della mancata indicazione del progetto in contratto, alla disciplina dettata per i rapporti di cui all'art. 2094 c.c. L'autore sottolinea il carattere essenzialmente antielusivo della riforma, addebitandole il difetto di limitarsi a modificare discipline preesistenti, senza proporre nuove soluzioni regolative di ampio respiro.
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