Scopo. Il medico anestesista è responsabile della valutazione preoperatoria e della gestione del paziente durante l’intervento chirurgico. Nell’attuale concetto di “assistenza perioperatoria”, estende le proprie competenze anche al management dell’immediato decorso postoperatorio. Spesso, però, in tale fase il paziente risulta ricoverato in un diverso reparto, ed il medico anestesista – in questa situazione – può avere unicamente il ruolo di consulente esterno. Il lavoro, date queste premesse, intende valutare fino a dove si estenda la posizione di garanzia in capo all’anestesista di sala operatoria, in caso di grave evento avverso nel postoperatorio, e quali siano i limiti entro cui potrebbe essere contenuta. Materiali e metodi. È stata analizzata la casistica giurisprudenziale relativa ai casi di responsabilità per colpa professionale, imputabili al medico anestesista, per gravi eventi avversi incorsi durante il periodo di postoperatorio, in particolare quelli avvenuti nelle prime 24 ore, e ne sono state desunte le chiavi interpretative giuridiche e medico-legali essenziali. Ciò potrebbe permettere di identificare e valutare il rischio di contenzioso in tali fattispecie, nonché di suggerire eventuali azioni correttive in grado di ridurre tale rischio. Risultati. I dati ottenuti hanno evidenziato che il profilo di colpa professionale contestato al medico anestesista riguarda spesso l’omessa sorveglianza del paziente “critico”, con conseguente ipotesi di reato omissivo improprio. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che, in base al principio del cosiddetto “obbligo di garanzia”, è dovere del medico eseguire nel decorso postoperatorio tutti i controlli necessari ad accertare che non si verifichino complicazioni prevedibili ed evitabili con le dovute cautele. Inoltre, nei casi in cui la prestazione sia eseguita in èquipe, la chiave interpretativa predominante sembra essere quella che fa riferimento al “principio di affidamento condiviso”; secondo tale principio, ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’èquipe, in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio. Conclusioni. Si ritiene indispensabile che il medico anestesista sia consapevole dei rischi sottesi alla sua professione, con specifico riguardo alle ipotesi di colpa professionale conseguenti ad eventi avversi incorsi durante il periodo di postoperatorio ed in particolare nelle prime 24 ore. A tal proposito, la formazione e l’aggiornamento, nonché il ricorso a consulenze specialistiche “preventive” medico-legali, potrebbero rappresentare uno strumento efficace per permettere al medico anestesista una più adeguata comprensione e gestione del rischio di contenzioso nelle situazioni in cui dubbi ed incertezze possono inficiare l’attività professionale.

Evento avverso postoperatorio e responsabilità penale del medico anestesista: tra posizione di garanzia e principio di affidamento

ROCCA, GABRIELE;ROBBA, CHIARA;DE STEFANO, FRANCESCO
2010-01-01

Abstract

Scopo. Il medico anestesista è responsabile della valutazione preoperatoria e della gestione del paziente durante l’intervento chirurgico. Nell’attuale concetto di “assistenza perioperatoria”, estende le proprie competenze anche al management dell’immediato decorso postoperatorio. Spesso, però, in tale fase il paziente risulta ricoverato in un diverso reparto, ed il medico anestesista – in questa situazione – può avere unicamente il ruolo di consulente esterno. Il lavoro, date queste premesse, intende valutare fino a dove si estenda la posizione di garanzia in capo all’anestesista di sala operatoria, in caso di grave evento avverso nel postoperatorio, e quali siano i limiti entro cui potrebbe essere contenuta. Materiali e metodi. È stata analizzata la casistica giurisprudenziale relativa ai casi di responsabilità per colpa professionale, imputabili al medico anestesista, per gravi eventi avversi incorsi durante il periodo di postoperatorio, in particolare quelli avvenuti nelle prime 24 ore, e ne sono state desunte le chiavi interpretative giuridiche e medico-legali essenziali. Ciò potrebbe permettere di identificare e valutare il rischio di contenzioso in tali fattispecie, nonché di suggerire eventuali azioni correttive in grado di ridurre tale rischio. Risultati. I dati ottenuti hanno evidenziato che il profilo di colpa professionale contestato al medico anestesista riguarda spesso l’omessa sorveglianza del paziente “critico”, con conseguente ipotesi di reato omissivo improprio. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che, in base al principio del cosiddetto “obbligo di garanzia”, è dovere del medico eseguire nel decorso postoperatorio tutti i controlli necessari ad accertare che non si verifichino complicazioni prevedibili ed evitabili con le dovute cautele. Inoltre, nei casi in cui la prestazione sia eseguita in èquipe, la chiave interpretativa predominante sembra essere quella che fa riferimento al “principio di affidamento condiviso”; secondo tale principio, ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’èquipe, in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio. Conclusioni. Si ritiene indispensabile che il medico anestesista sia consapevole dei rischi sottesi alla sua professione, con specifico riguardo alle ipotesi di colpa professionale conseguenti ad eventi avversi incorsi durante il periodo di postoperatorio ed in particolare nelle prime 24 ore. A tal proposito, la formazione e l’aggiornamento, nonché il ricorso a consulenze specialistiche “preventive” medico-legali, potrebbero rappresentare uno strumento efficace per permettere al medico anestesista una più adeguata comprensione e gestione del rischio di contenzioso nelle situazioni in cui dubbi ed incertezze possono inficiare l’attività professionale.
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