“In tema di abuso del diritto, esiste un “generale principio antielusivo”, la cui fonte, per i tributi non ammortizzati quali le imposte dirette, va rinvenuta all’interno dell’ordinamento giuridico italiano (e non quello comunitario come avviene per l’IVA) ossia nell’art. 53, commi primo e secondo, Cost. Dall’art. 53 si ricava direttamente il principio secondo il quale il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giusitifichino l’operazione , diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. L’esistenza di questo principio insito nell’ordinamento non contrasta, né con tutte le norme specifiche antielusive sopravvenute che appaiono mero sintomo dell’esigenza di una regola generale, né con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozio posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali”.

L'art. 53 Cost. come fonte della clausola generale antielusiva ed il ruolo delle "valide ragioni economiche" tra abuso del diritto, elusione fiscale ed antieconomicità delle scelte imprenditoriali

LOVISOLO, ANTONIO
2009-01-01

Abstract

“In tema di abuso del diritto, esiste un “generale principio antielusivo”, la cui fonte, per i tributi non ammortizzati quali le imposte dirette, va rinvenuta all’interno dell’ordinamento giuridico italiano (e non quello comunitario come avviene per l’IVA) ossia nell’art. 53, commi primo e secondo, Cost. Dall’art. 53 si ricava direttamente il principio secondo il quale il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giusitifichino l’operazione , diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. L’esistenza di questo principio insito nell’ordinamento non contrasta, né con tutte le norme specifiche antielusive sopravvenute che appaiono mero sintomo dell’esigenza di una regola generale, né con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozio posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali”.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/283846
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