Il lavoro analizza la giurisprudenza costituzionale relativa alle nomine dei presidenti delle autorità portuali (mentre un altro, successivo, edito sulla medesima rivista, affronta il tema con riguardo alla giurisprudenza amministrativa). L’attenzione si incentra sul modo in cui la Corte applica gli artt. 117 e 118 Cost., apparentemente contraddicendone il significato letterale. In particolare, non risultano distinti in modo preciso e puntuale i due piani rappresentati dall’assetto delle potestà, rispettivamente, legislative ed amministrative. Emergono inoltre tutte le difficoltà ed incertezze insite nell’individuazione delle materie quale criterio di riparto della potestà legislativa. Risulta a tratti problematico pure l’inquadramento di discipline previgenti, nell’impianto della riforma costituzionale del 2001. Nei fatti emerge un assetto del governo del settore, in qualche modo condiviso tra Stato e regione attraverso il modello organizzativo dell’ente autorità portuale, piuttosto che una vera e propria distribuzione delle funzioni amministrative secondo il criterio della sussidiarietà verticale. Ciò induce ad approfondire lo studio dei limiti all’affidamento di funzioni amministrative ad enti pubblici istituzionali nel quadro risultante dalla riforma costituzionale del 2001. Infine la posizione assunta dalla Corte relativamente ai porti viene criticamente ricondotta ai più generali orientamenti del Giudice delle leggi riguardanti l’applicazione del rinnovato titolo V della parte II della Carta. Ne risulta confermata la tendenza ad un’attuazione prudente, se non riduttiva, della riforma, forse per la vischiosità che frequentemente caratterizza i processi di riforma costituzionale.

Il contenzioso tra Stato e Regioni innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla nomina dei presidenti delle autorità portuali (anche nella prospettiva della tensione tra interesse nazionale e cd. federalismo di esecuzione)

TACCOGNA, GEROLAMO
2006-01-01

Abstract

Il lavoro analizza la giurisprudenza costituzionale relativa alle nomine dei presidenti delle autorità portuali (mentre un altro, successivo, edito sulla medesima rivista, affronta il tema con riguardo alla giurisprudenza amministrativa). L’attenzione si incentra sul modo in cui la Corte applica gli artt. 117 e 118 Cost., apparentemente contraddicendone il significato letterale. In particolare, non risultano distinti in modo preciso e puntuale i due piani rappresentati dall’assetto delle potestà, rispettivamente, legislative ed amministrative. Emergono inoltre tutte le difficoltà ed incertezze insite nell’individuazione delle materie quale criterio di riparto della potestà legislativa. Risulta a tratti problematico pure l’inquadramento di discipline previgenti, nell’impianto della riforma costituzionale del 2001. Nei fatti emerge un assetto del governo del settore, in qualche modo condiviso tra Stato e regione attraverso il modello organizzativo dell’ente autorità portuale, piuttosto che una vera e propria distribuzione delle funzioni amministrative secondo il criterio della sussidiarietà verticale. Ciò induce ad approfondire lo studio dei limiti all’affidamento di funzioni amministrative ad enti pubblici istituzionali nel quadro risultante dalla riforma costituzionale del 2001. Infine la posizione assunta dalla Corte relativamente ai porti viene criticamente ricondotta ai più generali orientamenti del Giudice delle leggi riguardanti l’applicazione del rinnovato titolo V della parte II della Carta. Ne risulta confermata la tendenza ad un’attuazione prudente, se non riduttiva, della riforma, forse per la vischiosità che frequentemente caratterizza i processi di riforma costituzionale.
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