Una coppia decide di conservare degli embrioni in vista dell’ intervento chirurgico cui deve sottoporsi la donna, a seguito del quale ella non sarà più in grado di generare un figlio geneticamente proprio. La relazione si scioglie e l’ex compagno chiede la distruzione degli embrioni crioconservati. La Corte Europea dei diritti dell’Uomo reputa che la disposizione dello Human Fertilisation and Embriology Act inglese del 1990, che permette la revoca del consenso prima che avvenga l’impianto, non sia lesiva della vita privata della ricorrente e non violi quindi l’art. 8 CEDU. Inoltre, all’embrione non può essere riconosciuto un autonomo diritto alla vita ex art. 2 della Convenzione stessa. A couple decides to freeze some embryos as the woman is going to undergo an operation due to which she will not be able to conceive a child any longer. The relationship breakes up and the ex partner asks for the destruction of the freezed embryos. The European Court of Human Rights decides that the Human Fertilisation and Embriology Act of 1990 which permits the withdrawal of the consent does not infringe art. 8 of the Convention, that means it does not violate the private life of the woman. In addition the Court finds that the embryo does not have a right to life within the meaning of Article 2 of the Convention.
Sulla revoca del consenso all’impianto dell’embrione conservato (Nota a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 10.4.2007, Ricorso n. 6339/05, caso Evans c. Regno Unito)
BRUNETTA D'USSEAUX, FRANCESCA
2007-01-01
Abstract
Una coppia decide di conservare degli embrioni in vista dell’ intervento chirurgico cui deve sottoporsi la donna, a seguito del quale ella non sarà più in grado di generare un figlio geneticamente proprio. La relazione si scioglie e l’ex compagno chiede la distruzione degli embrioni crioconservati. La Corte Europea dei diritti dell’Uomo reputa che la disposizione dello Human Fertilisation and Embriology Act inglese del 1990, che permette la revoca del consenso prima che avvenga l’impianto, non sia lesiva della vita privata della ricorrente e non violi quindi l’art. 8 CEDU. Inoltre, all’embrione non può essere riconosciuto un autonomo diritto alla vita ex art. 2 della Convenzione stessa. A couple decides to freeze some embryos as the woman is going to undergo an operation due to which she will not be able to conceive a child any longer. The relationship breakes up and the ex partner asks for the destruction of the freezed embryos. The European Court of Human Rights decides that the Human Fertilisation and Embriology Act of 1990 which permits the withdrawal of the consent does not infringe art. 8 of the Convention, that means it does not violate the private life of the woman. In addition the Court finds that the embryo does not have a right to life within the meaning of Article 2 of the Convention.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.