• L’idea di scindere nella struttura dell’illecito il cd. “danno evento” dai cd. “danni conseguenza” (R. De Matteis, Danno biologico e patrimonialità della lesione: due sentenze a confronto in Giur.it., 1985, I, 1, 1181), onde trovare una collocazione al danno biologico che, all’epoca in cui era stato coniato, lo sottraesse alle strettoie normative dell’art. 2059 c.c., ha condotto, nell’evoluzione del danno alla persona, alla configurazione di un danno non patrimoniale “da lesione di diritti inviolabili della persona” edificata sulla base di quella distinzione tra danno-evento e danni-conseguenza (Cass., S.U., 11.11.2008, n.26972, commentata in Giur.it., 2009, parte IV, pp.1051-1054, da R. DeMatteis, Dal danno biologico al danno non patrimoniale). I tre scritti segnalati individuano le tappe dell’evoluzione del pensiero scientifico dell’a. sul danno alla persona: dalla configurazione del danno biologico come danno evento da collocare nell’art. 2043 c.c. (acquisita al diritto vivente con Corte cost. 14.7.1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2953) onde garantirne una risarcibilità senza limiti, all’accreditamento di un danno alla persona che, come danno-lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti, può aspirare ad una risarcibilità senza riserve pur collocandosi, come la sua natura esige, nell’ambito della norma di disciplina del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
Dal danno biologico al danno non patrimoniale
DE MATTEIS, RAFFAELLA
2009-01-01
Abstract
• L’idea di scindere nella struttura dell’illecito il cd. “danno evento” dai cd. “danni conseguenza” (R. De Matteis, Danno biologico e patrimonialità della lesione: due sentenze a confronto in Giur.it., 1985, I, 1, 1181), onde trovare una collocazione al danno biologico che, all’epoca in cui era stato coniato, lo sottraesse alle strettoie normative dell’art. 2059 c.c., ha condotto, nell’evoluzione del danno alla persona, alla configurazione di un danno non patrimoniale “da lesione di diritti inviolabili della persona” edificata sulla base di quella distinzione tra danno-evento e danni-conseguenza (Cass., S.U., 11.11.2008, n.26972, commentata in Giur.it., 2009, parte IV, pp.1051-1054, da R. DeMatteis, Dal danno biologico al danno non patrimoniale). I tre scritti segnalati individuano le tappe dell’evoluzione del pensiero scientifico dell’a. sul danno alla persona: dalla configurazione del danno biologico come danno evento da collocare nell’art. 2043 c.c. (acquisita al diritto vivente con Corte cost. 14.7.1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2953) onde garantirne una risarcibilità senza limiti, all’accreditamento di un danno alla persona che, come danno-lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti, può aspirare ad una risarcibilità senza riserve pur collocandosi, come la sua natura esige, nell’ambito della norma di disciplina del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.