La nota analizza questa importante sentenza della Corte di Cassazione nei suoi diversi passaggi. L'analisi è condotta sia con riferimento alla disciplina generale de l contratto, che con un più specifico riferimento ai contratti del mercato finanziario. In primo luogo, viene discusso il problema, molto attuale, delle conseguenze della violazione dell'obbligo di forma di comunicazione relativa all'esistenza , e se questo obbligo di forma riguardi il solo contratto quadro, ovvero anche i singoli contratti conclusi in esecuzione di questo. Successivamente, viene discusso il problema dell'ambito di applicazione dei rimedi della nullità virtuale e della nullità per mancanza del requisito essenziale dell'accordo delle parti. Infine viene discusso il problema dell'ambito di applicazione della responsabilità precontrattuale, se esso comprenda anche i casi in cui sia stato concluso un contratto valido, e il problema, subordinato, della quantificazione del danno precontrattuale in caso di manutenzione del contratto. Gli AA., pur condividendo in linea di massima le soluzioni adottate dalla Corte, mettono in luce alcune incongruenze e incompletezze dei singoli passaggi della decisione

Dai contratti finanziari al contratto in genere: due punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale.

ROPPO, VINCENZO;AFFERNI, GIORGIO
2006-01-01

Abstract

La nota analizza questa importante sentenza della Corte di Cassazione nei suoi diversi passaggi. L'analisi è condotta sia con riferimento alla disciplina generale de l contratto, che con un più specifico riferimento ai contratti del mercato finanziario. In primo luogo, viene discusso il problema, molto attuale, delle conseguenze della violazione dell'obbligo di forma di comunicazione relativa all'esistenza , e se questo obbligo di forma riguardi il solo contratto quadro, ovvero anche i singoli contratti conclusi in esecuzione di questo. Successivamente, viene discusso il problema dell'ambito di applicazione dei rimedi della nullità virtuale e della nullità per mancanza del requisito essenziale dell'accordo delle parti. Infine viene discusso il problema dell'ambito di applicazione della responsabilità precontrattuale, se esso comprenda anche i casi in cui sia stato concluso un contratto valido, e il problema, subordinato, della quantificazione del danno precontrattuale in caso di manutenzione del contratto. Gli AA., pur condividendo in linea di massima le soluzioni adottate dalla Corte, mettono in luce alcune incongruenze e incompletezze dei singoli passaggi della decisione
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