Il lavoro è incentrato sul tema dell’integrazione, da parte dell’Amministrazione, della motivazione di un atto amministrativo che sia già oggetto di impugnazione sotto il profilo motivazionale. Prendendo le mosse dal recente inserimento in Costituzione del principio del giusto processo, l’autore concentra la propria indagine sul contenuto concreto di tale principio. Viene così indagata l’applicazione del predetto principio nel processo amministrativo, con specifico riguardo alla possibilità di integrazione postuma del provvedimento già impugnato. Dopo aver definito il concetto di motivazione rilevante ai fini dell’analisi, l’autore passa in rassegna le varie ipotesi (e forme) di integrazione della stessa. Tale elencazione permette poi di individuare quali forme e contenuti dell’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato dovrebbero essere ammissibili all’interno del processo amministrativo: viene così effettuata una divisione tra forme senz’altro ammissibili e forme di più problematica ammissibilità. Nello specifico l’autore evidenzia come un processo, per essere “giusto”, deve essere satisfattivo in modo sostanziale, ossia deve essere in grado di risolvere un conflitto, inerente all’esercizio di un potere amministrativo, in maniera stabile e possibilmente in tempi rapidi. Tali ragioni inducono quindi ad optare per un sistema processuale in cui siano concentrate nello stesso processo tutte le possibili questioni relative all’atto gravato ed ai sottostanti interessi. In tale ottica, al fine di sottoporre al sindacato del giudice una vicenda impugnatoria completa di tutti i profili rilevanti, dovrebbero essere ritenute ammissibili le varie forme di integrazione postuma della motivazione, salvo ed impregiudicato il riconoscimento al controinteressato di adeguati strumenti processuali atti a far valere eventuali ragioni in favore dell’atto impugnato. Si assiste così ad un ribaltamento dei termini della questione, dovendosi piuttosto valutare se possa ritenersi giusto un processo in cui è vietata all’Amministrazione l’integrazione postuma della motivazione. Di seguito l’autore analizza nel dettaglio le diverse critiche che potrebbero essere mosse alla proposta nuova concezione di processo amministrativo. Il modello proposto è così analizzato con riferimento, tra gli altri, all’istituto della convalida, al principio della separazione dei poteri, all’art. 3 l.n. 241/1990. Da ultimo sono scrutinati i profili di coerenza processuale del proposto modello di integrazione postuma e l’analisi si incentra in particolare sul possibile ampliamento del thema decidendum e sulla posizione del controinteressato.

Giusto processo amministrativo e integrazione della motivazione dell'atto impugnato

TACCOGNA, GEROLAMO
2005-01-01

Abstract

Il lavoro è incentrato sul tema dell’integrazione, da parte dell’Amministrazione, della motivazione di un atto amministrativo che sia già oggetto di impugnazione sotto il profilo motivazionale. Prendendo le mosse dal recente inserimento in Costituzione del principio del giusto processo, l’autore concentra la propria indagine sul contenuto concreto di tale principio. Viene così indagata l’applicazione del predetto principio nel processo amministrativo, con specifico riguardo alla possibilità di integrazione postuma del provvedimento già impugnato. Dopo aver definito il concetto di motivazione rilevante ai fini dell’analisi, l’autore passa in rassegna le varie ipotesi (e forme) di integrazione della stessa. Tale elencazione permette poi di individuare quali forme e contenuti dell’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato dovrebbero essere ammissibili all’interno del processo amministrativo: viene così effettuata una divisione tra forme senz’altro ammissibili e forme di più problematica ammissibilità. Nello specifico l’autore evidenzia come un processo, per essere “giusto”, deve essere satisfattivo in modo sostanziale, ossia deve essere in grado di risolvere un conflitto, inerente all’esercizio di un potere amministrativo, in maniera stabile e possibilmente in tempi rapidi. Tali ragioni inducono quindi ad optare per un sistema processuale in cui siano concentrate nello stesso processo tutte le possibili questioni relative all’atto gravato ed ai sottostanti interessi. In tale ottica, al fine di sottoporre al sindacato del giudice una vicenda impugnatoria completa di tutti i profili rilevanti, dovrebbero essere ritenute ammissibili le varie forme di integrazione postuma della motivazione, salvo ed impregiudicato il riconoscimento al controinteressato di adeguati strumenti processuali atti a far valere eventuali ragioni in favore dell’atto impugnato. Si assiste così ad un ribaltamento dei termini della questione, dovendosi piuttosto valutare se possa ritenersi giusto un processo in cui è vietata all’Amministrazione l’integrazione postuma della motivazione. Di seguito l’autore analizza nel dettaglio le diverse critiche che potrebbero essere mosse alla proposta nuova concezione di processo amministrativo. Il modello proposto è così analizzato con riferimento, tra gli altri, all’istituto della convalida, al principio della separazione dei poteri, all’art. 3 l.n. 241/1990. Da ultimo sono scrutinati i profili di coerenza processuale del proposto modello di integrazione postuma e l’analisi si incentra in particolare sul possibile ampliamento del thema decidendum e sulla posizione del controinteressato.
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