In the KLM II ruling, the EU General Court addresses the issue of corporate groups that, by virtue of their 'pan-European' dimension, received aid from several Member States during the COVID-19 emergency (7 February 2024, case T-146/22). After setting the relevant factual scenario, this paper comments on the Court’s reasoning on the locus standi of the competitor, the application of the ‘single economic unit’ criterion and the distinction between indirect advantage and secondary economic effects of the aid. Drawing comparisons with the extensive case-law on COVID-related aid (the so-called Ryanair cases), some possible repercussions on State aid law enforcement are discussed, especially in light of the principle of sincere cooperation on which the Court established an obligation for Member States to coordinate measures addressed to the same group of companies.

Nella sentenza KLM II, il Tribunale dell'UE affronta la questione dei gruppi aziendali che, in virtù della loro dimensione “pan-europea”, hanno ricevuto aiuti da più Stati membri durante l'emergenza COVID-19 (7 febbraio 2024, causa T-146/22). Dopo aver delineato lo scenario fattuale rilevante, il presente contributo analizza le motivazioni della Corte circa il locus standi del concorrente, l’applicazione del criterio della “singola unità economica” e la distinzione tra vantaggio indiretto ed effetti economici secondari dell'aiuto. Mediante un confronto con l'oramai ampia giurisprudenza sugli aiuti COVID (c.d. casi Ryanair), sono discusse le possibili ripercussioni sull’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, soprattutto alla luce del principio di leale cooperazione su cui la Corte ha fondato l’obbligo per gli Stati membri di coordinare le misure rivolte allo stesso gruppo di imprese.

Gruppi societari destinatari di aiuti di Stato da più Stati membri: prime riflessioni sulla sentenza KLM II del Tribunale dell’Unione (T-146/22)

Barbano, Mario
2024-01-01

Abstract

In the KLM II ruling, the EU General Court addresses the issue of corporate groups that, by virtue of their 'pan-European' dimension, received aid from several Member States during the COVID-19 emergency (7 February 2024, case T-146/22). After setting the relevant factual scenario, this paper comments on the Court’s reasoning on the locus standi of the competitor, the application of the ‘single economic unit’ criterion and the distinction between indirect advantage and secondary economic effects of the aid. Drawing comparisons with the extensive case-law on COVID-related aid (the so-called Ryanair cases), some possible repercussions on State aid law enforcement are discussed, especially in light of the principle of sincere cooperation on which the Court established an obligation for Member States to coordinate measures addressed to the same group of companies.
2024
Nella sentenza KLM II, il Tribunale dell'UE affronta la questione dei gruppi aziendali che, in virtù della loro dimensione “pan-europea”, hanno ricevuto aiuti da più Stati membri durante l'emergenza COVID-19 (7 febbraio 2024, causa T-146/22). Dopo aver delineato lo scenario fattuale rilevante, il presente contributo analizza le motivazioni della Corte circa il locus standi del concorrente, l’applicazione del criterio della “singola unità economica” e la distinzione tra vantaggio indiretto ed effetti economici secondari dell'aiuto. Mediante un confronto con l'oramai ampia giurisprudenza sugli aiuti COVID (c.d. casi Ryanair), sono discusse le possibili ripercussioni sull’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, soprattutto alla luce del principio di leale cooperazione su cui la Corte ha fondato l’obbligo per gli Stati membri di coordinare le misure rivolte allo stesso gruppo di imprese.
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