1. Ai fini dell’art. 7, par. 1, primo trattino del Regolamento (UE) n. 1215/2012, per luogo di consegna dei beni deve intendersi quello a tal fine indicato nel contratto ed al riguardo occorre tener conto dei termini e delle clausole generali riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale quali gli Incoterms, purché idonei ad indentificare chiaramente tale luogo, con la conseguenza che, una volta inserita nel contratto la clausola Ex Works, essa individua il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto non risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo di consegna.
Corte di Cassazione, SS. UU., 2 maggio 2023, n. 11346
pietro sanna
2024-01-01
Abstract
1. Ai fini dell’art. 7, par. 1, primo trattino del Regolamento (UE) n. 1215/2012, per luogo di consegna dei beni deve intendersi quello a tal fine indicato nel contratto ed al riguardo occorre tener conto dei termini e delle clausole generali riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale quali gli Incoterms, purché idonei ad indentificare chiaramente tale luogo, con la conseguenza che, una volta inserita nel contratto la clausola Ex Works, essa individua il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto non risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo di consegna.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.