The article comments on the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruling on the Deutsche Umwelthilfe (defeat devices, DUH) case and examines its main implications for the enforcement of EU environmental law. After an overview of the case context and the relevant legal framework and case-law, the analysis focuses on the interpretation of the Aarhus Convention in light of the principle of effective judicial protection, followed by the assessment of the substantive legal question on defeat devices. The DUH ruling widens the notion of environmental law and reaffirms the direct application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the area of access to environmental justice. In any case, the extension of the range of legal proceedings where environmental associations (eNGOs) have locus standi does not affect the discretion of Member State to restrict access to approved eNGOs. In future perspective, it seems useful to harmonize at EU level the requirements for eNGOs’ approval.

Il presente contributo esamina le principali conseguenze della pronuncia Deutsche Umwelthilfe della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-873/19) sull’enforcement del diritto UE dell’ambiente. Dopo una breve ricostruzione della fattispecie e del con- testo normativo e giurisprudenziale rilevante, è approfondita l’interpretazione della Convenzione di Aarhus accolta dalla Corte di Giustizia e il suo legame con il principio di tutela giurisdizionale effettiva. Segue un sintetico esame della questione di diritto sostanziale relativa agli impianti di manipolazione. La sentenza in commento amplia la nozione di normativa ambientale e le possibilità di applicazione diretta della Carta in materia di accesso alla giustizia ambientale. Tale approccio appare condivisibile nella misura in cui l’estensione del novero dei giudizi in cui le associazioni ambientaliste (eNGO) possono agire non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di limitare tale accesso ad eNGO riconosciute. Sotto questo profilo, pare utile armonizzare al livello dell’Unione i presupposti per il riconoscimento.

Thinking outside the (engine) box: il locus standi delle associazioni ambientaliste innanzi ai giudici nazionali alla luce della sentenza della Corte di giustizia sul caso Deutsche Umwelthilfe (impianti di manipolazione)

Mario Barbano
2023-01-01

Abstract

The article comments on the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruling on the Deutsche Umwelthilfe (defeat devices, DUH) case and examines its main implications for the enforcement of EU environmental law. After an overview of the case context and the relevant legal framework and case-law, the analysis focuses on the interpretation of the Aarhus Convention in light of the principle of effective judicial protection, followed by the assessment of the substantive legal question on defeat devices. The DUH ruling widens the notion of environmental law and reaffirms the direct application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the area of access to environmental justice. In any case, the extension of the range of legal proceedings where environmental associations (eNGOs) have locus standi does not affect the discretion of Member State to restrict access to approved eNGOs. In future perspective, it seems useful to harmonize at EU level the requirements for eNGOs’ approval.
2023
Il presente contributo esamina le principali conseguenze della pronuncia Deutsche Umwelthilfe della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-873/19) sull’enforcement del diritto UE dell’ambiente. Dopo una breve ricostruzione della fattispecie e del con- testo normativo e giurisprudenziale rilevante, è approfondita l’interpretazione della Convenzione di Aarhus accolta dalla Corte di Giustizia e il suo legame con il principio di tutela giurisdizionale effettiva. Segue un sintetico esame della questione di diritto sostanziale relativa agli impianti di manipolazione. La sentenza in commento amplia la nozione di normativa ambientale e le possibilità di applicazione diretta della Carta in materia di accesso alla giustizia ambientale. Tale approccio appare condivisibile nella misura in cui l’estensione del novero dei giudizi in cui le associazioni ambientaliste (eNGO) possono agire non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di limitare tale accesso ad eNGO riconosciute. Sotto questo profilo, pare utile armonizzare al livello dell’Unione i presupposti per il riconoscimento.
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