Nell’ambito dell’azione di nullità di due contratti di conto corrente conclusi presso una banca svizzera, l’uno intestato personalmente al trustee (domiciliato in Italia) e l’altro intestato al trust, la competenza giurisdizionale spetta al giudice dello Stato di domicilio del consumatore, qualora l’istituto bancario abbia diretto la propria attività verso tale Paese ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007 in materia civile e commerciale. Qualora sussista un rapporto di dipendenza tra i due contratti, di modo che la nullità del conto corrente intestato al trustee è suscettibile di estendere i propri effetti al conto intestato al trust, la questione di giurisdizione deve essere valutata rispetto al primo contratto. Il requisito della “direzione dell’attività” verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla corrispondente disciplina di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi regolamento (UE) n. 1215/2012), deve ritenersi soddisfatto anche nell’ipotesi in cui il commerciante/professionista si sia avvalso di agenti o mediatori che presentino con esso un collegamento adeguatamente stretto o, a vario titolo, una connessione sostanziale (ancorché non formale).

La giurisdizione sull’azione di nullità di un contratto di conto corrente con una banca svizzera stipulato in Italia e la disciplina speciale a tutela del consumatore (Cass. 12 aprile 2023, n. 9782)

Francesca Maoli
2023-01-01

Abstract

Nell’ambito dell’azione di nullità di due contratti di conto corrente conclusi presso una banca svizzera, l’uno intestato personalmente al trustee (domiciliato in Italia) e l’altro intestato al trust, la competenza giurisdizionale spetta al giudice dello Stato di domicilio del consumatore, qualora l’istituto bancario abbia diretto la propria attività verso tale Paese ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007 in materia civile e commerciale. Qualora sussista un rapporto di dipendenza tra i due contratti, di modo che la nullità del conto corrente intestato al trustee è suscettibile di estendere i propri effetti al conto intestato al trust, la questione di giurisdizione deve essere valutata rispetto al primo contratto. Il requisito della “direzione dell’attività” verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla corrispondente disciplina di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi regolamento (UE) n. 1215/2012), deve ritenersi soddisfatto anche nell’ipotesi in cui il commerciante/professionista si sia avvalso di agenti o mediatori che presentino con esso un collegamento adeguatamente stretto o, a vario titolo, una connessione sostanziale (ancorché non formale).
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