Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione afferma che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato di cui agli artt. 74 e segg., D.P.R. n. 115/2002 deve considerarsi applicabile in ogni procedimento civile, anche quando l’assistenza tecnica del difensore non venga prevista dalla legge come obbligatoria. Questo minimo commento intende sottolineare e apprezzare l’interpretazione della normativa operata dalla Suprema Corte, volta ad estendere, in piena attuazione dell’art. 24, 3º comma, Cost., le garanzie del patrocinio a spese dello Stato a tutte le modulazioni della giurisdizione civile, tanto ordinaria quanto volontaria

Ancora sull’estensione del patrocinio a spese dello Stato in Italia, (nota a sentenza, Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 15175 del 4 giugno 2019)

Ludovica De Barbieri
2020-01-01

Abstract

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione afferma che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato di cui agli artt. 74 e segg., D.P.R. n. 115/2002 deve considerarsi applicabile in ogni procedimento civile, anche quando l’assistenza tecnica del difensore non venga prevista dalla legge come obbligatoria. Questo minimo commento intende sottolineare e apprezzare l’interpretazione della normativa operata dalla Suprema Corte, volta ad estendere, in piena attuazione dell’art. 24, 3º comma, Cost., le garanzie del patrocinio a spese dello Stato a tutte le modulazioni della giurisdizione civile, tanto ordinaria quanto volontaria
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