In this judgment the Constitutional court declared the constitutional illegitimacy of the sanction provided for military sabotage by art.167 c.p.m.p., extending to this crime the tenuity of the act mitigating circumstance from art. 171, n. 2, of the same code. While the Court’s reasoning is consistent with the model of intrinsic proportionality, it is however strongly linked to a comparative logic, which looks to other solutions provided in the general penal system. In highlighting the novelty constituted by the valorization of intrinsic proportionality in the military penal system, the contribution dwells on the potential and limits of this solution, investigating a possible alternative path based on an interpretative, rather than demonstrative, use of the proportionality principle.

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di sabotaggio militare di cui all’art. 167 c.p.m.p., estendendo a tale fattispecie la circostanza attenuante della lieve entità del fatto contemplata dall’art. 171, n. 2), del medesimo codice. Il modello di giudizio seguito dalla Consulta, se da un lato risulta coerente con il pa-radigma del sindacato di proporzionalità intrinseca, dall’altro si rivela ancora fortemente legato a una logica comparativa, che guarda ad altre soluzioni previste nel sistema penale generale. Nell’evidenziare la novità costituita dalla valorizzazione della proporzionalità cardinale nell’ordinamento penale castrense, il contributo si sofferma sulle potenzialità e sui limiti di tale soluzione, indagando una possibile strada alternativa fondata su di una lettura in chiave interpretativa, e non dimostrativa, del principio di proporzione.

Proporzionalità della pena e ibridazione dei modelli di giudizio: estesa al sabotaggio militare l’attenuante della lieve entità del fatto

Emmanuele Penco
2023-01-01

Abstract

In this judgment the Constitutional court declared the constitutional illegitimacy of the sanction provided for military sabotage by art.167 c.p.m.p., extending to this crime the tenuity of the act mitigating circumstance from art. 171, n. 2, of the same code. While the Court’s reasoning is consistent with the model of intrinsic proportionality, it is however strongly linked to a comparative logic, which looks to other solutions provided in the general penal system. In highlighting the novelty constituted by the valorization of intrinsic proportionality in the military penal system, the contribution dwells on the potential and limits of this solution, investigating a possible alternative path based on an interpretative, rather than demonstrative, use of the proportionality principle.
2023
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di sabotaggio militare di cui all’art. 167 c.p.m.p., estendendo a tale fattispecie la circostanza attenuante della lieve entità del fatto contemplata dall’art. 171, n. 2), del medesimo codice. Il modello di giudizio seguito dalla Consulta, se da un lato risulta coerente con il pa-radigma del sindacato di proporzionalità intrinseca, dall’altro si rivela ancora fortemente legato a una logica comparativa, che guarda ad altre soluzioni previste nel sistema penale generale. Nell’evidenziare la novità costituita dalla valorizzazione della proporzionalità cardinale nell’ordinamento penale castrense, il contributo si sofferma sulle potenzialità e sui limiti di tale soluzione, indagando una possibile strada alternativa fondata su di una lettura in chiave interpretativa, e non dimostrativa, del principio di proporzione.
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