The article analyses four rulings of the EU General Court on State aid granted to airlines during the pandemic (so-called Ryanair cases), assessing their impact on the single aviation market. After providing some background on the impact of COVID-19 on EU carriers, the judgments on the Swedish (T-238/20) and French (T- 259/20) schemes are examined, addressing the eligibility criteria of the national license vis-à-vis the principle of non-discrimination. Then, in TAP (T-465/20) and KLM (T-643/20) cases, the corporate structure of the airline group is discussed for its consequences for cumulation of aid. The policy endorsed by the General Court, albeit pragmatic, nevertheless leave room for the risk of fragmentation within the single aviation market. Since the emergency perspective does not seem to end with the pandemic (e.g., war in Ukraine), re-thinking the State aid legal framework seems appropriate to ensure not only the 'survival' of aviation industry but also its competitiveness and resilience to market shocks.

Il contributo analizza alcune pronunce del Tribunale dell’Unione sui c.d. casi Ryanair, relativi ad aiuti di Stato erogati a compagnie aeree in occasione della pandemia, con l’obiettivo di valutarne le possibili ricadute sulle dinamiche future del mercato del trasporto aereo. Premessi alcuni cenni sull’impatto del COVID-19 sul mercato europeo del trasporto aereo passeggeri, sono esaminate dapprima le sentenze relative rispettivamente ai regimi svedese (T-238/20) e francese (T- 259/20), nelle quali il Tribunale ha valutato la legittimità del criterio della licenza nazionale quale requisito di ammissibilità dell’aiuto, con particolare riferimento al principio di non discriminazione. In seguito, sono affrontate le pronunce sui casi TAP (T-465/20) e KLM (T-643/20), nelle quali il Tribunale ha sottolineato la necessità di tenere in adeguata considerazione la struttura societaria del gruppo beneficiario dell’aiuto, onde evitare il cumulo delle sovvenzioni erogate da diversi Stati membri a favore di un medesimo beneficiario. Le scelte di policy avallate dal Tribunale UE, seppur apprezzabili per il loro pragmatismo, lasciano comunque spazio al rischio di frammentazioni all’interno del mercato unico dell’aviazione. Poiché la prospettiva emergenziale non sembra esaurirsi con la pandemia (si pensi alle conseguenze della guerra in Ucraina), pare opportuno un ripensamento della disciplina degli aiuti di Stato capace di garantire non solo la “sopravvivenza” del settore ma anche la competitività e la resilienza a futuri shock di mercato.

La giurisprudenza del Tribunale dell’Unione sugli aiuti di Stato ai vettori aerei durante la pandemia: necessità emergenziali e rischio di frammentazione del mercato

Mario Barbano
2023-01-01

Abstract

The article analyses four rulings of the EU General Court on State aid granted to airlines during the pandemic (so-called Ryanair cases), assessing their impact on the single aviation market. After providing some background on the impact of COVID-19 on EU carriers, the judgments on the Swedish (T-238/20) and French (T- 259/20) schemes are examined, addressing the eligibility criteria of the national license vis-à-vis the principle of non-discrimination. Then, in TAP (T-465/20) and KLM (T-643/20) cases, the corporate structure of the airline group is discussed for its consequences for cumulation of aid. The policy endorsed by the General Court, albeit pragmatic, nevertheless leave room for the risk of fragmentation within the single aviation market. Since the emergency perspective does not seem to end with the pandemic (e.g., war in Ukraine), re-thinking the State aid legal framework seems appropriate to ensure not only the 'survival' of aviation industry but also its competitiveness and resilience to market shocks.
2023
Il contributo analizza alcune pronunce del Tribunale dell’Unione sui c.d. casi Ryanair, relativi ad aiuti di Stato erogati a compagnie aeree in occasione della pandemia, con l’obiettivo di valutarne le possibili ricadute sulle dinamiche future del mercato del trasporto aereo. Premessi alcuni cenni sull’impatto del COVID-19 sul mercato europeo del trasporto aereo passeggeri, sono esaminate dapprima le sentenze relative rispettivamente ai regimi svedese (T-238/20) e francese (T- 259/20), nelle quali il Tribunale ha valutato la legittimità del criterio della licenza nazionale quale requisito di ammissibilità dell’aiuto, con particolare riferimento al principio di non discriminazione. In seguito, sono affrontate le pronunce sui casi TAP (T-465/20) e KLM (T-643/20), nelle quali il Tribunale ha sottolineato la necessità di tenere in adeguata considerazione la struttura societaria del gruppo beneficiario dell’aiuto, onde evitare il cumulo delle sovvenzioni erogate da diversi Stati membri a favore di un medesimo beneficiario. Le scelte di policy avallate dal Tribunale UE, seppur apprezzabili per il loro pragmatismo, lasciano comunque spazio al rischio di frammentazioni all’interno del mercato unico dell’aviazione. Poiché la prospettiva emergenziale non sembra esaurirsi con la pandemia (si pensi alle conseguenze della guerra in Ucraina), pare opportuno un ripensamento della disciplina degli aiuti di Stato capace di garantire non solo la “sopravvivenza” del settore ma anche la competitività e la resilienza a futuri shock di mercato.
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Descrizione: Mario Barbano 2023 DirMar AdS trasporto aereo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/1120755
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