1. L’art. 3.1.a), in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo in coincidenza, composto da due segmenti di volo e che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, passando per un altro aeroporto di tale paese terzo, ha diritto a una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo di un paese terzo che ha effettuato l’intero volo agendo in nome di tale vettore aereo comunitario, qualora detto passeggero abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento di detto volo. 2. L’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad un volo in coincidenza, con partenza in un aeroporto situato in uno Stato membro e scalo intermedio e destinazione finale in aeroporti situati in uno stesso Stato terzo, prenotato con vettore comunitario ma interamente operato da un vettore di uno Stato terzo, non è in contrasto con il principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. V, 7 aprile 2022, Causa C-561/20
pietro sanna
2022-01-01
Abstract
1. L’art. 3.1.a), in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo in coincidenza, composto da due segmenti di volo e che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, passando per un altro aeroporto di tale paese terzo, ha diritto a una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo di un paese terzo che ha effettuato l’intero volo agendo in nome di tale vettore aereo comunitario, qualora detto passeggero abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento di detto volo. 2. L’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad un volo in coincidenza, con partenza in un aeroporto situato in uno Stato membro e scalo intermedio e destinazione finale in aeroporti situati in uno stesso Stato terzo, prenotato con vettore comunitario ma interamente operato da un vettore di uno Stato terzo, non è in contrasto con il principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo.File | Dimensione | Formato | |
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