Il diritto di prelazione previsto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e degli enti pubblici territoriali trova applicazione anche per i beni oggetto di leasing finanziario, non solo in occasione del primo passaggio di proprietà disposto in favore del locatore-finanziatore, ma anche in occasione del successivo passaggio del bene nella proprietà del locatario. La prelazione non opera invece nelle operazioni di lease-back, qualora il locatario si sia contrattualmente obbligato ad esercitare il riscatto; in caso contrario, oppure nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo contrattuale di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato. Le disposizioni di segno contrario contenute nella recente normativa della provincia autonoma di Bolzano sono pertanto da giudicarsi costituzionalmente illegittime.
I rapporti problematici tra la c.d. prelazione artistica e le formule di locazione finanziaria (leasing e lease back)
Armando Giuffrida
2008-01-01
Abstract
Il diritto di prelazione previsto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e degli enti pubblici territoriali trova applicazione anche per i beni oggetto di leasing finanziario, non solo in occasione del primo passaggio di proprietà disposto in favore del locatore-finanziatore, ma anche in occasione del successivo passaggio del bene nella proprietà del locatario. La prelazione non opera invece nelle operazioni di lease-back, qualora il locatario si sia contrattualmente obbligato ad esercitare il riscatto; in caso contrario, oppure nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo contrattuale di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato. Le disposizioni di segno contrario contenute nella recente normativa della provincia autonoma di Bolzano sono pertanto da giudicarsi costituzionalmente illegittime.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.