1. Introduzione. – 2. La ricostruzione della fattispecie oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite. – 3. l’orientamento “recettizio” della Suprema Corte sulla portata del rinvio della legge n. 218/1995 ai criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. – 4. il “luogo di consegna dei beni” ex art. 7 del regolamento Bruxelles i-bis nella vendita a distanza in mancanza di accordo tra le parti. – 5. Considerazioni conclusive.
Art. 3, comma 2, della legge italiana di diritto internazionale privato e "rinvio infrasistemico": la soluzione in favore del Regolamento Bruxelles I-bis
Pietro Sanna
2022-01-01
Abstract
1. Introduzione. – 2. La ricostruzione della fattispecie oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite. – 3. l’orientamento “recettizio” della Suprema Corte sulla portata del rinvio della legge n. 218/1995 ai criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. – 4. il “luogo di consegna dei beni” ex art. 7 del regolamento Bruxelles i-bis nella vendita a distanza in mancanza di accordo tra le parti. – 5. Considerazioni conclusive.File in questo prodotto:
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