L’emergenza epidemiologica da Covid-19, al di là dei drammatici risvolti umani, ha scosso l’edificio statale sino alle sue fondamenta, obbligando i giuristi, e i giuspubblicisti in particolare, a misurarsi con istituti e concetti centrali nel sistema costituzionale italiano, ma che si davano ormai per pacifici e consolidati.Molti di questi istituti si può affermare abbiano resistito all’urto imponente dei fatti, nondimeno questa crisi “sistemica” – da intendersi davvero nel senso letterale dell’etimo greco κρίσις, come momento di scelta e di decisione dalle quali dipendono le sorti dell’uomo e della società – ha senz’altro fornito una diversa prospettiva dalla quale traguardarli e riconoscerli. A differenza di quel che si potrebbe presumere, non sono il sistema delle fonti o il ruolo dell’esecutivo nella nostra forma di governo i temi più problematicamente influenzati da questa vicenda; lo sono invece quelli della riserva di legge e del principio di legalità, in quanto essenziali trait d’union tra la costituzione “dei poteri” e quella “dei diritti”. È su di essi, pertanto, che occorre concentrarsi allorché si intenda valutare la tenuta costituzionale della recente produzione normativa emergenziale nelle sue singole manifestazioni. Un’analisi da condurre nella consapevolezza che, al di là dei molti provvedimenti speciali e temporanei destinati a scolorire nel tempo, la complessiva gestione normativa di questa pandemia rappresenta un precedente destinato a durare nel tempo e del quale è quanto mai necessario ricostruire le ragioni istituzionali, intercettare i limiti e anticipare le possibili linee di sviluppo.

Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione normativa nell’emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalità sostanziale

Francaviglia, Michele
2020-01-01

Abstract

L’emergenza epidemiologica da Covid-19, al di là dei drammatici risvolti umani, ha scosso l’edificio statale sino alle sue fondamenta, obbligando i giuristi, e i giuspubblicisti in particolare, a misurarsi con istituti e concetti centrali nel sistema costituzionale italiano, ma che si davano ormai per pacifici e consolidati.Molti di questi istituti si può affermare abbiano resistito all’urto imponente dei fatti, nondimeno questa crisi “sistemica” – da intendersi davvero nel senso letterale dell’etimo greco κρίσις, come momento di scelta e di decisione dalle quali dipendono le sorti dell’uomo e della società – ha senz’altro fornito una diversa prospettiva dalla quale traguardarli e riconoscerli. A differenza di quel che si potrebbe presumere, non sono il sistema delle fonti o il ruolo dell’esecutivo nella nostra forma di governo i temi più problematicamente influenzati da questa vicenda; lo sono invece quelli della riserva di legge e del principio di legalità, in quanto essenziali trait d’union tra la costituzione “dei poteri” e quella “dei diritti”. È su di essi, pertanto, che occorre concentrarsi allorché si intenda valutare la tenuta costituzionale della recente produzione normativa emergenziale nelle sue singole manifestazioni. Un’analisi da condurre nella consapevolezza che, al di là dei molti provvedimenti speciali e temporanei destinati a scolorire nel tempo, la complessiva gestione normativa di questa pandemia rappresenta un precedente destinato a durare nel tempo e del quale è quanto mai necessario ricostruire le ragioni istituzionali, intercettare i limiti e anticipare le possibili linee di sviluppo.
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