Quello dei servizi pubblici locali è uno dei settori maggiormente influenzati dalla nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica; il testo unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 100/2017) regola, infatti, le forme societarie mediante le quali alla pubblica amministrazione è consentita, stante l’attuale quadro normativo (sul quale v. infra § 2), l’organizzazione e la gestione di servizi di interesse economico generale. Al riguardo, merita subito rilevare come il mancato esercizio dell’altra delega prevista dalla l. n. 124/2015, avente ad oggetto ‘il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale’, 3federalismi.it-ISSN 1826-3534 |n. 10/2018rappresenti certamente un’occasione persa rispetto alla pressante esigenza di riordinare e razionalizzare un tessuto normativo estremamente frammentario: una disciplina organica, coordinata con quella in commento (e con il D.lgs n. 50/2016), avrebbe infatti sgombrato il campo da ricorrenti incertezze applicative, fornendo all’interprete un quadro più nitido dell’intera materia.Quest’ultima, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., sconta invece una irriducibile asimmetria fra le compiute previsioni attinenti ai soggetti affidatari di servizi pubblici (il ‘chi’), e quelle disorganiche e lacunose, relative alle modalità di affidamento,all’organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (il ‘come’). Tanto premesso, è pur vero che nel settore de quoè rilevabile un rapporto di vicendevole influenza tra i due piani –soggettivo e oggettivo –e così le previsioni riguardantila natura e le caratteristiche di una determinata tipologia di soggetti affidatari di servizio pubblico ben possono riflettersi sulle quelle regolanti le modalità di organizzazione e gestione, contribuendo a dare al servizio stesso una diversa fisionomia.Prendendo le mosse da siffatto rapporto, il presente lavoro ha per oggetto l’individuazione e la valutazione delle principali ricadute applicative del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII). Come è noto, il servizio idrico integrato (SII) è ancora definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Società pubbliche e servizi di interesse economico generale. Il caso del servizio idrico integrato
Francaviglia, Michele
2018-01-01
Abstract
Quello dei servizi pubblici locali è uno dei settori maggiormente influenzati dalla nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica; il testo unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 100/2017) regola, infatti, le forme societarie mediante le quali alla pubblica amministrazione è consentita, stante l’attuale quadro normativo (sul quale v. infra § 2), l’organizzazione e la gestione di servizi di interesse economico generale. Al riguardo, merita subito rilevare come il mancato esercizio dell’altra delega prevista dalla l. n. 124/2015, avente ad oggetto ‘il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale’, 3federalismi.it-ISSN 1826-3534 |n. 10/2018rappresenti certamente un’occasione persa rispetto alla pressante esigenza di riordinare e razionalizzare un tessuto normativo estremamente frammentario: una disciplina organica, coordinata con quella in commento (e con il D.lgs n. 50/2016), avrebbe infatti sgombrato il campo da ricorrenti incertezze applicative, fornendo all’interprete un quadro più nitido dell’intera materia.Quest’ultima, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., sconta invece una irriducibile asimmetria fra le compiute previsioni attinenti ai soggetti affidatari di servizi pubblici (il ‘chi’), e quelle disorganiche e lacunose, relative alle modalità di affidamento,all’organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (il ‘come’). Tanto premesso, è pur vero che nel settore de quoè rilevabile un rapporto di vicendevole influenza tra i due piani –soggettivo e oggettivo –e così le previsioni riguardantila natura e le caratteristiche di una determinata tipologia di soggetti affidatari di servizio pubblico ben possono riflettersi sulle quelle regolanti le modalità di organizzazione e gestione, contribuendo a dare al servizio stesso una diversa fisionomia.Prendendo le mosse da siffatto rapporto, il presente lavoro ha per oggetto l’individuazione e la valutazione delle principali ricadute applicative del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII). Come è noto, il servizio idrico integrato (SII) è ancora definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.