Starting from the ascertainment of the excessive duration of (civil) trials and the consequent lack of confidence generated in citizens and potential investors, the paper attempts to analyse the way in which the legal system should remedy such a situation in order to guarantee citizens an effective and efficient response. From this point of view, after a brief excursus on the possible historical precedent constituted by the Roman procedural sanction ex lege Aquilia, it analyses both the doctrinal current in favour of the recognition of the concept of abuse of law and process (with particular attention to the social function of the individual institutions and their proper use), and that contrary because of the excessive generality of the term and the consequent increase in discretionary powers of the judging authority. In the final part, while hoping for a greater recognition of the figure of abuse of process (and of law) in the legal system, the preference is for a solution that provides some form of regulatory intervention that does not make any intervention of the judge purely creative, but that, because of the degree of generality of the wording, allows him to enjoy a margin of discretion in assessing the abusiveness of the conduct, as well as a regulatory basis on which to base its decision.

Lo scritto, prendendo le mosse dalla constatazione della eccessiva durata dei processi (civili) e della consequenziale sfiducia generata nei cittadini e nei potenziali investitori, cerca di analizzare il modo in cui l’ordinamento giuridico dovrebbe porre rimedio ad una tale situazione per garantire ai consociati una risposta effettiva ed efficace. In quest’ottica, dopo un breve excursus sul possibile precedente storico costituito dalla sanzione processuale romana ex lege Aquilia, viene analizzata tanto la corrente dottrinale favorevole al riconoscimento del concetto di abuso del diritto e del processo (con particolare attenzione alla funzione sociale dei singoli istituti e del loro corretto utilizzo), quanto quella contraria a motivo della eccessiva genericità del termine e del conseguente aumento dei poteri discrezionali dell’organo giudicante. Nella parte conclusiva, pur auspicando un maggiore riconoscimento ordinamentale della figura dell’abuso del processo (e del diritto), viene evidenziata la preferenza per una soluzione che preveda una qualche forma di intervento normativo che non renda l’eventuale intervento del giudice puramente creativo, ma che, in ragione del grado di genericità della formulazione, gli consenta di godere tanto di un margine di discrezionalità circa la valutazione dell’abusività dei comportamenti, quanto di una base normativa sulla quale fondare la propria decisione.

Sul perché non si può fare a meno del concetto di abuso (anche processuale): qualche spunto di riflessione

luca Oliveri
2021-01-01

Abstract

Starting from the ascertainment of the excessive duration of (civil) trials and the consequent lack of confidence generated in citizens and potential investors, the paper attempts to analyse the way in which the legal system should remedy such a situation in order to guarantee citizens an effective and efficient response. From this point of view, after a brief excursus on the possible historical precedent constituted by the Roman procedural sanction ex lege Aquilia, it analyses both the doctrinal current in favour of the recognition of the concept of abuse of law and process (with particular attention to the social function of the individual institutions and their proper use), and that contrary because of the excessive generality of the term and the consequent increase in discretionary powers of the judging authority. In the final part, while hoping for a greater recognition of the figure of abuse of process (and of law) in the legal system, the preference is for a solution that provides some form of regulatory intervention that does not make any intervention of the judge purely creative, but that, because of the degree of generality of the wording, allows him to enjoy a margin of discretion in assessing the abusiveness of the conduct, as well as a regulatory basis on which to base its decision.
2021
Lo scritto, prendendo le mosse dalla constatazione della eccessiva durata dei processi (civili) e della consequenziale sfiducia generata nei cittadini e nei potenziali investitori, cerca di analizzare il modo in cui l’ordinamento giuridico dovrebbe porre rimedio ad una tale situazione per garantire ai consociati una risposta effettiva ed efficace. In quest’ottica, dopo un breve excursus sul possibile precedente storico costituito dalla sanzione processuale romana ex lege Aquilia, viene analizzata tanto la corrente dottrinale favorevole al riconoscimento del concetto di abuso del diritto e del processo (con particolare attenzione alla funzione sociale dei singoli istituti e del loro corretto utilizzo), quanto quella contraria a motivo della eccessiva genericità del termine e del conseguente aumento dei poteri discrezionali dell’organo giudicante. Nella parte conclusiva, pur auspicando un maggiore riconoscimento ordinamentale della figura dell’abuso del processo (e del diritto), viene evidenziata la preferenza per una soluzione che preveda una qualche forma di intervento normativo che non renda l’eventuale intervento del giudice puramente creativo, ma che, in ragione del grado di genericità della formulazione, gli consenta di godere tanto di un margine di discrezionalità circa la valutazione dell’abusività dei comportamenti, quanto di una base normativa sulla quale fondare la propria decisione.
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