Con sentenza del 26 marzo 2020 resa nel caso Libuše Králová c. Primera Air Scandinavia A/S (causa C-215/18)1, la Corte di giustizia ha avuto l’occasione di fornire alcuni opportuni chiarimenti in merito agli strumenti di tutela – di stampo sia sostanziale che processuale – di cui gode, nei confronti del vettore aereo, il passeggero di un volo il quale non abbia concluso con quest’ultimo operatore alcun contratto di trasporto, in ragione del fatto che il passeggero si è limitato a concludere un contratto di viaggio “tutto compreso” (inclusivo, oltre che del viaggio aereo, anche del soggiorno alberghiero a destinazione) con un’agenzia di viaggi.
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Titolo: | Il ritardo del volo aereo all’interno del pacchetto di viaggio “tutto compreso”: gli strumenti di tutela del passeggero tra Regolamento (CE) n. 261/2004 e Regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/1061116 | |
Appare nelle tipologie: | 01.04 - Nota a sentenza |