Con la sentenza n. 139/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le censure mosse all’art. 28 d.P.R. n. 448/1990, nella parte in cui non consente che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari, come, invece, previsto dall’art. 464-terc.p.p. La Consulta ha deciso guardando alla radicale supposta differenziazione del probation minorile rispetto a quello dell’adulto e alla ragionevolezza del differimento della decisione all’udienza preliminare.

Indagini preliminari e messa alla prova: ragionevoli divergenze tra probation minorile e rito codicistico.

Michela Miraglia
2020-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 139/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le censure mosse all’art. 28 d.P.R. n. 448/1990, nella parte in cui non consente che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari, come, invece, previsto dall’art. 464-terc.p.p. La Consulta ha deciso guardando alla radicale supposta differenziazione del probation minorile rispetto a quello dell’adulto e alla ragionevolezza del differimento della decisione all’udienza preliminare.
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