Il commento affronta la questione dell'attuale capacità dell'art. 28, St. lav. di tutelare i diritti costituzionali coinvolti nelle relazioni industriali. L'analisi prende avvio dai decreti del Tribunale di Firenze, Milano e Bologna relativi ad alcuni comportamenti delle piattaforme digitali ritenuti dai sindacati lesivi della libertà di associazione e di contrattazione collettiva. Particolare attenzione viene dedicata alla legittimazione delle organizzazioni sindacali ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 28 quando la condotta antisindacale colpisce i lavoratori autonomi delle piattaforme (riders e shoppers).
Condotta antisindacale e collaborazioni autonome: tre decreti a confronto [Nota a sentenza: Tribunale di Firenze, 9 febbraio 2021; Tribunale di Milano, 28 marzo 2021; Tribunale di Bologna, 14 aprile 2021]
Annamaria Donini
2021-01-01
Abstract
Il commento affronta la questione dell'attuale capacità dell'art. 28, St. lav. di tutelare i diritti costituzionali coinvolti nelle relazioni industriali. L'analisi prende avvio dai decreti del Tribunale di Firenze, Milano e Bologna relativi ad alcuni comportamenti delle piattaforme digitali ritenuti dai sindacati lesivi della libertà di associazione e di contrattazione collettiva. Particolare attenzione viene dedicata alla legittimazione delle organizzazioni sindacali ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 28 quando la condotta antisindacale colpisce i lavoratori autonomi delle piattaforme (riders e shoppers).File in questo prodotto:
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