La sentenza in commento, nel valutare un caso di omesso versamento di ritenute previdenziali di portata esigua, ricorre al canone ermeneutico dell'offensività in concreto, così come da ultimo espresso nella sentenza 19 maggio 2014, n. 139 della Corte costituzionale, ritenendo di rinvenire nella soglia di punibilità fissata per il reato "de quo" all'art. 2, 2 comma, lett. c), L. delega 28 aprile 2014, n. 67 un parametro oggettivo per valutare l'inoffensività della condotta.

Offensività e soglie di punibilità: l’omesso versamento di ritenute previdenziali tra il "non più" e il "non ancora"

Emmanuele Penco
2015-01-01

Abstract

La sentenza in commento, nel valutare un caso di omesso versamento di ritenute previdenziali di portata esigua, ricorre al canone ermeneutico dell'offensività in concreto, così come da ultimo espresso nella sentenza 19 maggio 2014, n. 139 della Corte costituzionale, ritenendo di rinvenire nella soglia di punibilità fissata per il reato "de quo" all'art. 2, 2 comma, lett. c), L. delega 28 aprile 2014, n. 67 un parametro oggettivo per valutare l'inoffensività della condotta.
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