L'elaborato esamina una recente decisione della Corte di Giustizia, relativa all'interpretazione della nozione di luogo di svolgimento abituale della prestazione, contenuta nell'art. 19, comma 2, Regolamento di Bruxelles 1. L'A. si confronta, più in generale, con le questioni di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile e al giudice competente a decidere delle controversie in materia di lavoro. La logica sottesa al sistema complessivo del diritto internazionale privato sembra essere quella della scelta della regola che sia più prossima alla realtà del rapporto di lavoro, mentre hanno un rilievo marginale le considerazioni relative alla regola che sia sostanzialmente più favorevole al lavoratore.
Ryanair e le regole di diritto internazionale privato nello spazio Europeo: certezza processuale, carenza di tutela sostanziale? (Nota a CGUE sez. II 14 settembre 2017 (cause riunite C-168/16 e C-169/16))
Cinzia Carta
2017-01-01
Abstract
L'elaborato esamina una recente decisione della Corte di Giustizia, relativa all'interpretazione della nozione di luogo di svolgimento abituale della prestazione, contenuta nell'art. 19, comma 2, Regolamento di Bruxelles 1. L'A. si confronta, più in generale, con le questioni di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile e al giudice competente a decidere delle controversie in materia di lavoro. La logica sottesa al sistema complessivo del diritto internazionale privato sembra essere quella della scelta della regola che sia più prossima alla realtà del rapporto di lavoro, mentre hanno un rilievo marginale le considerazioni relative alla regola che sia sostanzialmente più favorevole al lavoratore.File | Dimensione | Formato | |
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