L’introduzione a livello aziendale di piani di welfare è orientata all’obiettivo di coniugare un aumento della produttività aziendale con il miglioramento del livello di benessere dei lavoratori, rendendo disponibili per questi ultimi servizi difficilmente reperibili nell’alveo delle misure pubbliche previdenziali o assistenziali. Tale visione ottimistica, sostenuta dall’intervento legislativo di detassazione, lascia tuttavia irrisolta la questione della collocazione delle utilità rispetto a quanto dovuto al lavoratore per lo svolgimento della prestazione. L’articolo distingue le ipotesi in cui l’offerta di beni e servizi è orientata a obiettivi diversi rispetto alla remunerazione del lavoro, dalle erogazioni che sono invece ricomprese nell’obbligazione retributiva del datore. In tal secondo gruppo, l’A. ravvisa il rischio che inadeguati criteri di quantificazione del valore dei servizi determinino discriminazioni retributive o scostamenti dal parametro della retribuzione ex art. 36 Cost. Sono infine presentate alcune proposte per la conservazione della garanzia retributiva e per la tutela della libertà di scelta.

Corrispettività e libertà individuale nei piani aziendali di welfare

annamaria donini
2020-01-01

Abstract

L’introduzione a livello aziendale di piani di welfare è orientata all’obiettivo di coniugare un aumento della produttività aziendale con il miglioramento del livello di benessere dei lavoratori, rendendo disponibili per questi ultimi servizi difficilmente reperibili nell’alveo delle misure pubbliche previdenziali o assistenziali. Tale visione ottimistica, sostenuta dall’intervento legislativo di detassazione, lascia tuttavia irrisolta la questione della collocazione delle utilità rispetto a quanto dovuto al lavoratore per lo svolgimento della prestazione. L’articolo distingue le ipotesi in cui l’offerta di beni e servizi è orientata a obiettivi diversi rispetto alla remunerazione del lavoro, dalle erogazioni che sono invece ricomprese nell’obbligazione retributiva del datore. In tal secondo gruppo, l’A. ravvisa il rischio che inadeguati criteri di quantificazione del valore dei servizi determinino discriminazioni retributive o scostamenti dal parametro della retribuzione ex art. 36 Cost. Sono infine presentate alcune proposte per la conservazione della garanzia retributiva e per la tutela della libertà di scelta.
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