Il sequestro di una nave di un soggetto diverso dal debitore può essere concesso soltanto laddove possa affermarsi che il credito vantato dal ricorrente, in quanto privilegiato, sia assistito da diritto di seguito. Deve escludersi la sequestrabilità di navi di proprietà di soggetti diversi dal debitore per crediti, quand'anche marittimi, che non siano privilegiati, fatta eccezione per l’ipotesi, contemplata dall'art. 3.4 della stessa Convenzione di Bruxelles del 1952, di obbligazioni contratte dal conduttore nell'ambito di una locazione a scafo nudo.

Tribunale di Oristano, 21 febbraio 2019

Pietro Sanna
2020-01-01

Abstract

Il sequestro di una nave di un soggetto diverso dal debitore può essere concesso soltanto laddove possa affermarsi che il credito vantato dal ricorrente, in quanto privilegiato, sia assistito da diritto di seguito. Deve escludersi la sequestrabilità di navi di proprietà di soggetti diversi dal debitore per crediti, quand'anche marittimi, che non siano privilegiati, fatta eccezione per l’ipotesi, contemplata dall'art. 3.4 della stessa Convenzione di Bruxelles del 1952, di obbligazioni contratte dal conduttore nell'ambito di una locazione a scafo nudo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/1015328
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