Il commento ha ad oggetto una clausola contrattuale che obbligava il lavoratore a rifondere i costi formativi sostenuti dal datore d lavoro in caso di dimissioni intervenute entro due anni dall'assunzione. Traendo spunto dall'affermazione della natura disponibile del recesso del lavoratore, l'A. si sofferma sui requisiti di legittimità delle clausole di fidelizzazione, in primis quello dell'onerosità.

Clausola di durata minima: la Cassazione conferma il proprio orientamento a favore della disponibilità della facoltà di recesso del lavoratore

A. Donini
2010-01-01

Abstract

Il commento ha ad oggetto una clausola contrattuale che obbligava il lavoratore a rifondere i costi formativi sostenuti dal datore d lavoro in caso di dimissioni intervenute entro due anni dall'assunzione. Traendo spunto dall'affermazione della natura disponibile del recesso del lavoratore, l'A. si sofferma sui requisiti di legittimità delle clausole di fidelizzazione, in primis quello dell'onerosità.
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