L’Autore si interroga sulla possibilità di eseguire coattivamente gli accertamenti radiologici finalizzati a scoprire sostanze stupefacenti occultate nel corpo dei corrieri della droga. Un tempo, la Cassazione ammetteva tale possibilità qualificando l’atto come ispezione o come perquisizione, che sono previste dal codice di rito penale (artt. 245, comma 3 o 249) e dal t.u. sostanze stupefacenti (art. 103). Dopo la riforma operata con la l. 30 giugno 2009, n. 85, questa soluzione – già allora discutibile sul piano dei principi – non sembra più praticabile: l’esame radiologico rientra infatti a pieno titolo negli “accertamenti medici” contemplati dall’art. 224-bis c.p.p. e sarà pertanto ammesso solo nei casi e con le forme previste da tale norma.
Drug swallowers e accertamenti radiologici coattivi nel procedimento penale
Gialuz M.
2013-01-01
Abstract
L’Autore si interroga sulla possibilità di eseguire coattivamente gli accertamenti radiologici finalizzati a scoprire sostanze stupefacenti occultate nel corpo dei corrieri della droga. Un tempo, la Cassazione ammetteva tale possibilità qualificando l’atto come ispezione o come perquisizione, che sono previste dal codice di rito penale (artt. 245, comma 3 o 249) e dal t.u. sostanze stupefacenti (art. 103). Dopo la riforma operata con la l. 30 giugno 2009, n. 85, questa soluzione – già allora discutibile sul piano dei principi – non sembra più praticabile: l’esame radiologico rientra infatti a pieno titolo negli “accertamenti medici” contemplati dall’art. 224-bis c.p.p. e sarà pertanto ammesso solo nei casi e con le forme previste da tale norma.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.