L’attività di prescrizione di farmaci da parte del medico convenzionato rientra in un ambito estremamente complesso per la varietà degli interessi costituzionali in gioco. Tale attività, inoltre, impegna non solo la diretta responsabilità professionale ed etica del medico che, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, deve prescrivere il farmaco più adatto alla cura della malattia diagnosticata, secondo i principi di appropriatezza e di efficacia dell’intervento, ma anche la responsabilità del medico in quanto operatore pubblico che deve assicurare l’economicità del sistema e la riduzione degli sprechi, evitando un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato. La materia coinvolge non solo interessi configgenti, ma problematicità legate all’esame nel merito della tipologia di condotta iperprescrittiva. Sin dove può spingersi la sindacabilità, da parte del giudice contabile, delle scelte terapeutiche effettuate dal medico, scelte riconducibili alla c.d. discrezionalità tecnica, basata su stime e valutazioni in materie caratterizzate da regole e prescrizioni tecnico-scientifiche di carattere obbiettivo? Alla luce di queste regole e prescrizioni, qual è il ruolo delle Corti (contabili), non solo nel difficile bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti della tutela della salute e del contenimento della spesa pubblica, ma anche nel necessario rispetto dei limiti di sindacabilità delle scelte terapeutiche del medico che si pongano in contrasto con quelle effettuate dalla generalità degli altri medici?

L'iperprescrizione dei farmaci tra diritto alla salute, responsabilità del medico e spesa pubblica

S. Rodriquez
2017-01-01

Abstract

L’attività di prescrizione di farmaci da parte del medico convenzionato rientra in un ambito estremamente complesso per la varietà degli interessi costituzionali in gioco. Tale attività, inoltre, impegna non solo la diretta responsabilità professionale ed etica del medico che, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, deve prescrivere il farmaco più adatto alla cura della malattia diagnosticata, secondo i principi di appropriatezza e di efficacia dell’intervento, ma anche la responsabilità del medico in quanto operatore pubblico che deve assicurare l’economicità del sistema e la riduzione degli sprechi, evitando un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato. La materia coinvolge non solo interessi configgenti, ma problematicità legate all’esame nel merito della tipologia di condotta iperprescrittiva. Sin dove può spingersi la sindacabilità, da parte del giudice contabile, delle scelte terapeutiche effettuate dal medico, scelte riconducibili alla c.d. discrezionalità tecnica, basata su stime e valutazioni in materie caratterizzate da regole e prescrizioni tecnico-scientifiche di carattere obbiettivo? Alla luce di queste regole e prescrizioni, qual è il ruolo delle Corti (contabili), non solo nel difficile bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti della tutela della salute e del contenimento della spesa pubblica, ma anche nel necessario rispetto dei limiti di sindacabilità delle scelte terapeutiche del medico che si pongano in contrasto con quelle effettuate dalla generalità degli altri medici?
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/882955
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