1. Imprese di navigazione marittima e doppia imposizione internazionale: l’art. 8 del Modello Convenzionale OCSE. 2. La “sede di direzione effettiva” (“place of effective management”). 3. L’esercizio delle navi in “traffico internazionale” quale circostanza determinante al fine della attribuzione dello jus impositionis allo Stato di “direzione effettiva” della impresa (art. 8) piuttosto che a quello di sua stabile organizzazione (art. 7). 4. Sulla individuazione delle “attività direttamente connesse” o “ancillari” a quelle derivanti dall’esercizio del traffico marittimo internazionale. 5. Raccomandatario Marittimo e stabile organizzazione.
La Stabile Organizzazione nei traffici marittimi
LOVISOLO, ANTONIO
2014-01-01
Abstract
1. Imprese di navigazione marittima e doppia imposizione internazionale: l’art. 8 del Modello Convenzionale OCSE. 2. La “sede di direzione effettiva” (“place of effective management”). 3. L’esercizio delle navi in “traffico internazionale” quale circostanza determinante al fine della attribuzione dello jus impositionis allo Stato di “direzione effettiva” della impresa (art. 8) piuttosto che a quello di sua stabile organizzazione (art. 7). 4. Sulla individuazione delle “attività direttamente connesse” o “ancillari” a quelle derivanti dall’esercizio del traffico marittimo internazionale. 5. Raccomandatario Marittimo e stabile organizzazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.