La s.o. si configura quale particolare “modalità” di esercizio all’estero dell’attività commerciale di un soggetto non residente. Nello scritto, si esamina la sua articolazione sia dal punto di vista “materiale” che “personale”, con riferimento anche al Geie (Gruppo europeo di interesse economico) agli accordi di “joint ventures”, ai “gruppi” di imprese ed alla sua configurazione ai fini IVA. Alla s.o. “materiale”, si riconduce la presenza “fisica” dell’impresa nel territorio estero, attraverso un complesso (anche ristretto) di beni, persone e strutture ivi collocati (ufficio, stabilimento, cantiere, officina) attraverso la quale l’imprenditore svolge all’estero la sua attività. Al fine della configurazione di una s.o. “personale” si richiede invece la circostanza che ad un imprenditore estero (pur privo di qualsivoglia struttura fisica del Paese) siano imputati gli effetti di “contratti” conclusi in suo nome e conto, da un soggetto operante nello Stato (o da una s.o. di un soggetto estero ivi collocato), richiedendosi che tale “agente”, presente nello Stato estero, “non goda di uno status indipendente, non agendo, cioè, nel quadro di una sua attività diversa da quella, preponderante, di rappresentanza del soggetto estero. Tale distinzione nella nozione di s.o. è “messa in crisi” dal dilagare del commercio elettronico attraverso il quale si possono concludere “affari” in uno Stato estero, anche senza la presenza di alcuna struttura “materiale” o l’esistenza di un agente “dipendente” che concluda contratti in nome e conto dell’imprenditore estero. Nello scritto si esaminano i problemi connessi al commercio elettronico e ai criteri di imposizione dei suoi proventi non riconducibili alla nozione tradizionale di s.o. In generale, la stabile organizzazione si configura quale un “centro di imputazione di relazioni giuridiche” nello Stato, non qualificandosi tuttavia quale autonomo “soggetto d’imposta”,la cui configurazione spetta invece all’imprenditore estero (persona fisica o ente collettivo) che attraverso la s.o. opera nello Stato. In questa prospettiva, si evidenzia come nell’ambito del modello OCSE si esclude qualsiasi “forza di attrazione”della s.o., prevista invece dalle norme interne per le sole “plusvalenze” e “minusvalenze” (nonchè per taluni altri redditi) che sono imponibili in Italia nei confronti del non residente “ancorchè non conseguenti attraverso la stabile organizzazione"

Stabile organizzazione

LOVISOLO, ANTONIO
2005-01-01

Abstract

La s.o. si configura quale particolare “modalità” di esercizio all’estero dell’attività commerciale di un soggetto non residente. Nello scritto, si esamina la sua articolazione sia dal punto di vista “materiale” che “personale”, con riferimento anche al Geie (Gruppo europeo di interesse economico) agli accordi di “joint ventures”, ai “gruppi” di imprese ed alla sua configurazione ai fini IVA. Alla s.o. “materiale”, si riconduce la presenza “fisica” dell’impresa nel territorio estero, attraverso un complesso (anche ristretto) di beni, persone e strutture ivi collocati (ufficio, stabilimento, cantiere, officina) attraverso la quale l’imprenditore svolge all’estero la sua attività. Al fine della configurazione di una s.o. “personale” si richiede invece la circostanza che ad un imprenditore estero (pur privo di qualsivoglia struttura fisica del Paese) siano imputati gli effetti di “contratti” conclusi in suo nome e conto, da un soggetto operante nello Stato (o da una s.o. di un soggetto estero ivi collocato), richiedendosi che tale “agente”, presente nello Stato estero, “non goda di uno status indipendente, non agendo, cioè, nel quadro di una sua attività diversa da quella, preponderante, di rappresentanza del soggetto estero. Tale distinzione nella nozione di s.o. è “messa in crisi” dal dilagare del commercio elettronico attraverso il quale si possono concludere “affari” in uno Stato estero, anche senza la presenza di alcuna struttura “materiale” o l’esistenza di un agente “dipendente” che concluda contratti in nome e conto dell’imprenditore estero. Nello scritto si esaminano i problemi connessi al commercio elettronico e ai criteri di imposizione dei suoi proventi non riconducibili alla nozione tradizionale di s.o. In generale, la stabile organizzazione si configura quale un “centro di imputazione di relazioni giuridiche” nello Stato, non qualificandosi tuttavia quale autonomo “soggetto d’imposta”,la cui configurazione spetta invece all’imprenditore estero (persona fisica o ente collettivo) che attraverso la s.o. opera nello Stato. In questa prospettiva, si evidenzia come nell’ambito del modello OCSE si esclude qualsiasi “forza di attrazione”della s.o., prevista invece dalle norme interne per le sole “plusvalenze” e “minusvalenze” (nonchè per taluni altri redditi) che sono imponibili in Italia nei confronti del non residente “ancorchè non conseguenti attraverso la stabile organizzazione"
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